Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 maggio 2017, n. 13086

Accertamento - Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. L'agenzia delle entrate rettificava il reddito di partecipazione dichiarato da P.R.M. in relazione all'accertamento effettuato nei confronti della società I.P.E. s.a.s. di B.G. e C.. La contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Genova lo rigettava con sentenza che era confermata dalla CTR della Liguria.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 59 d.Igs. 546/92 e 102 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa alla CTP poiché non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della società.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

Rileva la Corte che va dichiarata l'estinzione del giudizio. Dalla comunicazione della regolarità di definizione della lite depositata presso questo Ufficio dall'Avvocatura dello Stato risulta, invero, che l'istanza presentata da P.R.M. è stata ritenuta regolare e che è stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.

Alla definizione della lite segue la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.