Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 22 novembre 2017, n. 269367

Modifiche al provvedimento del 16 maggio 2013, concernente la comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012 - Approvazione delle specifiche tecniche

 

Dispone:

 

1. Sostituzione delle specifiche tecniche di trasmissione

 

1.1 I soggetti finanziatori di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento e i relativi importi.

1.2 I dati sono trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche, sezioni I e II, riportate in allegato e approvate con il presente provvedimento. I dati relativi alle sezioni I e II sono trasmessi, rispettivamente, entro il 31 maggio 2018 ed entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.

1.3 Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, contenute nelle sezioni I e II, riportate nell’allegato C e approvate con il provvedimento del 16 maggio 2013, sono sostituite da quelle contenute nelle sezioni I e II approvate con il presente provvedimento. I dati comunicati utilizzando le specifiche tecniche approvate con provvedimento del 16 maggio 2013 devono essere comunque trasmessi mediante le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

 

Motivazioni

L’articolo 11, commi 7 e 7-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per far fronte al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 20 maggio al 30 novembre 2012, nonché di quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

In particolare, il comma 8 del citato articolo 11 prevede che i soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

Il successivo comma 11 del citato articolo 11 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello sul quale esporre i diversi importi dei versamenti da effettuare. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2013 sono stati approvati il modello di comunicazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni stesse.

Successivamente, l’art. 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ha previsto il differimento fino a un massimo di due anni della restituzione dei finanziamenti agevolati e l’articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto, previa domanda degli interessati, la sospensione di ulteriori 12 mesi dell’avvio del rimborso del debito per quota capitale, con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti.

Inoltre, l’articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è intervenuto dichiarando la natura automatica della sospensione disposta dal citato articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge n. 74 del 2014, prevedendone la proroga di ulteriori 12 mesi.

Infine, l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi delle disposizioni sopra citate, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016 e che i pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

In data 19 settembre 2016 è stata adeguata la relativa convenzione tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l’Associazione bancaria italiana (ABI), come stabilito dallo stesso articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 113 del 2016.

Con il presente provvedimento, al fine di tener conto dei nuovi piani di ammortamento, sono approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dei finanziamenti in sostituzione di quelle già approvate con il provvedimento 16 maggio 2013, da utilizzare per la trasmissione completa dei dati, compresi quelli già trasmessi impiegando le specifiche tecniche approvate con il provvedimento 16 maggio 2013.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

 

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

TRACCIATO RECORD (SEZIONE I)- COMUNICAZIONE PIANI DI AMMORTAMENTO

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore".

 

 

 

Allegato 2

TRACCIATO RECORD (SEZIONE II)- COMUNICAZIONE INADEMPIENZE

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore".

 

 

Allegato 3

SPECIFICHE TECNICHE (SEZIONE I) - COMUNICAZIONE PIANI DI AMMORTAMENTO

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

SPECIFICHE TECNICHE (SEZIONE II) COMUNICAZIONE INADEMPIENZE

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 22 novembre 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.