Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 10 ottobre 2017

Autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di varie amministrazioni

 

Art. 1

Corte dei conti

 

1. La Corte dei conti è autorizzata ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale con la qualifica di Referendari come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. La Corte dei conti è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 unità di personale non dirigenziale come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 2

Avvocatura generale dello Stato

 

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale con la qualifica di Procuratori dello Stato e con la qualifica di Avvocati dello Stato come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. L'Avvocatura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non dirigenziale in mobilità come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 3

Il Consiglio di Stato

 

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale con qualifica di referendario TAR come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, nonché sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 3 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, nonché all'inquadramento del personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge n. 107 del 2015.

 

Art. 4

Ministero dell'interno

 

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2017, derivante dalle cessazioni dell'anno 2016, del personale della carriera prefettizia, e del personale con qualifica dirigenziale come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 5

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

 

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire le procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è, altresì, autorizzato, nel triennio 2017-2019, ad indire procedure di reclutamento di unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 6

Ministero della salute

 

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 unità di personale di qualifica dirigenziale e dirigenti delle professionalità sanitarie come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni relative sia al personale dirigenziale che delle aree dell'anno 2016 - budget 2017, dell'anno 2017 - budget 2018 e dell'anno 2018 - budget 2019 unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

Art. 8

Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti

 

1. Il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 9

Istituto nazionale previdenza sociale

 

1. L'Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni 2014 - budget 2015 e cessazioni 2015 - budget 2016 unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Nella medesima Tabella 9 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015.

 

Art. 10

Ministero della difesa-Agenzia Industrie Difesa

 

1. L'Agenzia Industrie Difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unità di personale di qualifica non dirigenziale, sia mediante procedura di reclutamento ordinario, sia mediante reclutamento speciale a regime ex art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia attraverso la procedura di reclutamento speciale transitorio ex art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

Art. 11

Ministero dello sviluppo economico

 

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unità di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 12

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

 

1. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 13

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad indire procedure concorsuali a tempo indeterminato, di unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

Art. 14

Agenzia delle entrate

 

1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

Art. 15

Ispettorato nazionale del lavoro

 

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 16

Vincoli connessi alla mobilità

 

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per le procedure di mobilità disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.

2. Con successive rimodulazioni si procederà alla ricognizione delle facoltà di assunzione relative ai budget 2015 e 2016 utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento per le procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, fatte salve le ricognizioni già effettuate con il presente provvedimento.

3. Al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del 2016 - budget 2017, solo previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione sarà concessa dopo aver acquisito ogni informazione utile in merito all'elenco dell'eventuale personale in soprannumero delle Camere di commercio, valutando anche la possibilità, in relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di sufficiente capienza, di imputare il necessario importo sulle cessazioni del 2017 - budget 2018, eventualmente in aggiunta alla prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget.

 

Art. 17

Disposizioni generali

 

1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:

a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

a) delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013;

b) per il personale di qualifica dirigenziale, alla riconducibilità delle procedure concorsuali alle previsioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015.

3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni.

 

Art. 18

Rimodulazioni

 

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

2. Con le modalità di cui al comma 1 si procederà, altresì, all'autorizzazione delle assunzioni e dell'eventuale avvio di procedure concorsuali a valere sulle risorse residue dei budget approvati con il presente provvedimento.

 

Art. 19

Comunicazione delle assunzioni

 

1. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

 

Allegato

 

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 novembre 2017, n. 273.