Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 maggio 2018, n. 11168

Lavoro - Studio legale - Contratto di inserimento - Omesso versamento contributivo per lavoratori dipendenti

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 14 maggio 2012, ha confermato la decisione di primo grado (resa in giudizio proposto con ricorso depositato l'8 ottobre 2009), che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale con la quale era stato richiesto, allo Studio Legale Associato B.C., il pagamento di euro 922,11 a titolo di omesso versamento contributivo per lavoratori dipendenti, per l’anno 2007, assunti con contratto di inserimento.

2. Per la Corte di merito i contratti di inserimento possono essere stipulati, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 276 del 2003 dalle associazioni professionali, nel cui novero rientrano gli studi professionali associati.

3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, lo Studio Legale Associato B.C.

4. Il ricorso è inammissibile per decorso del termine semestrale d'impugnazione, applicabile ratione temporis ai giudizi di merito instaurati, come nella specie, in epoca successiva al 4 luglio 2009.

5. In particolare, il procedimento notificatorio dell'impugnazione di legittimità (avviato il 14 novembre 2012), dopo un primo esito negativo, per erronea indicazione del numero civico del domiciliatario, è stato riavviato soltanto in data 21 dicembre 2012, così superando il limite temporale, indicato dalle Sezioni della Corte, con la sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, per ritenere immediata la riattivazione, vale a dire la metà dei termini indicati dall'art. 325 cod.proc.civ., in difetto, peraltro, dell'allegazione, con relativa prova rigorosa, di circostanze eccezionali ostative al rispetto del termine.

6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.