Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 gennaio 2018, n. 1922

Licenziamento disciplinare - Assenza ingiustificata - Fruizione di congedo per gravi motivi familiari - Mancato inoltro della richiesta al datore di lavoro - Violazione dell’iter del procedimento disciplinare - Sussistenza della giusta causa - Profilo della proporzionalità tra addebito e sanzione - Non sussiste - Mera inosservanza delle forme per conseguire l'autorizzazione al congedo - Rilievo dell’effettività e dell’urgenza delle ragioni dell'assenza - Consistenza oggettiva e qualificazione soggettiva della condotta inadempiente

Fatti di causa

Con sentenza del 22 maggio 2015, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da R.S., nei confronti della O.I. S.r.l. già B.B.C. S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole in relazione all'essere la lavoratrice incorsa, dopo due precedenti mancanze sanzionate con provvedimenti disciplinari conservativi, in un'assenza ingiustificata protrattasi dal 30.7 al 20.8.2009, derivante dal mancato inoltro alla Società della richiesta di fruizione di un congedo per gravi motivi familiari.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, l'illegittimità per violazione delle regole sul procedimento disciplinare, considerate oggetto di impugnazione da parte della lavoratrice, delle irrogate sanzioni conservative ma, in difformità dal giudizio a riguardo reso dal primo giudice, il carattere non meramente formale della violazione della disciplina posta dalla legge e dal contratto collettivo in materia di congedo per gravi motivi familiari e, pertanto, la relativa mancanza di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva comminata in relazione ad essa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l'impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria, peraltro, depositata tardivamente, cui resiste, con controricorso la Società, che, a sua volta, ha depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 151 e 218 del CCNL 2.7.2004 per le aziende del settore terziario, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto irrilevante, sotto il profilo dell'illegittimità del comportamento e comunque della malafede della Società datrice, l'avvio, anticipato rispetto alla definizione della procedura conciliativa, del procedimento disciplinare.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 1175, 1375, 1362, 1363, 1366 c.c. e 221 del CCNL applicabile, la ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dai criteri legali di valutazione della sussistenza della giusta causa sotto il profilo della proporzionalità tra mancanza addebitata e sanzione irrogata.

Sulla base dei predetti rilievi la ricorrente denunzia nel terzo motivo il carattere meramente apparente della motivazione derivandone la nullità della sentenza impugnata.

Il medesimo vizio di nullità della sentenza impugnata è dedotto nel quarto motivo in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 163, n. 6, e 182 c.p.c., che si assume in considerazione del mancato deposito della procura attestante i poteri del rappresentante aziendale che ha conferito il mandato alle liti.

Definite negativamente, per l'infondatezza delle relative censure, tanto la questione pregiudiziale di cui al quarto motivo, intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui ove la controparte non sollevi tempestive contestazioni, la sentenza d'appello impugnata con il ricorso per cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme procedimentali qualora il giudice non abbia ritenuto di chiedere all'altra parte di dare dimostrazione dei poteri di rappresentanza della persona che ha agito in nome della società (cfr. Cass. n. 5328/2003) che la questione preliminare di cui al primo motivo, avendo la stessa ricorrente riconosciuto la correttezza di quanto affermato dalla Corte territoriale circa l'irrilevanza ai fini della validità della sanzione dell'avvio del procedimento disciplinare in anticipo rispetto alla definizione della relativa procedura conciliativa, si deve rilevare la fondatezza delle censure svolte con il secondo motivo in ordine al giudizio di proporzionalità della mancanza addebitata alla sanzione irrogata, derivandone l'assorbimento del terzo motivo.

In effetti, nella misura in cui la Corte territoriale, nel motivare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, attribuisce rilievo esclusivo all'inosservanza delle forme previste per conseguire l'autorizzazione alla fruizione del congedo, prescindendo del tutto dalla considerazione dell'effettività e dell'urgenza delle ragioni dell'assenza (che certo non può esaurirsi nel rilievo circa l'ordinarietà dell'evento parto, quando, invece, l'esigenza invocata era data dall'assistenza alla figlia affetta da una depressione post partum definita grave), destinate, viceversa, ad incidere sulla valutazione della consistenza oggettiva e della qualificazione soggettiva della condotta inadempiente, individuati dalla giurisprudenza di questa Corte quali criteri fondamentali per la formulazione del giudizio di proporzionalità, lo stesso si rivela carente e tale da fondare la denunciata violazione degli indicati parametri normativi.

Ne deriva che, in relazione a tale motivo, rigettati il primo ed il quarto, con conseguente assorbimento del terzo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi in conformità e così riformulare, alla stregua degli indicati criteri, il giudizio di proporzionalità tra mancanza addebitata e sanzione irrogata, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati il primo ed il quarto e assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione.