Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 06 dicembre 2016, n. 136812/RU

Legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" - Disposizioni di interesse in materia di accise

 

Sul supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che contiene negli introdotti articoli 4-ter e 5-bis disposizioni di specifico interesse nel settore delle accise.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U., vale a dire, nello specifico, a decorrere dal 3 dicembre 2016.

 

Articolo 4 ter

Tale articolo, nelle lettere da a) ad o) del comma 1, apporta al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) modificazioni ed integrazioni particolarmente significative, che di seguito si passano in rassegna, fornendo nell’immediatezza dell’entrata in vigore preliminari indirizzi operativi.

 

Lettera a): la disposizione introduce nel sistema delle accise l’istituto della rateizzazione del debito di imposta, inserendo nell’art. 3 uno specifico comma (4-bis) che consente ai titolari del deposito fiscale di prodotti energetici e di alcole e bevande alcoliche, che si trovano in condizioni di difficoltà economica, di presentare istanza di rateizzazione del proprio debito di imposta, entro la scadenza del termine di pagamento. Permanendone le condizioni che la legittimano, possono essere avanzate fino ad altre due istanze (per un massimo consentito di tre scadenze di pagamento); all’integrale estinzione del debito complessivo si ripristina la possibilità per il soggetto obbligato di far ricorso ulteriormente all’istituto della rateizzazione.

L’attuazione della richiamata disposizione è, in ogni caso, subordinata all’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che ne fisserà le condizioni e le modalità di applicazione.

 

Lettera b): viene sostituito il vigente art. 14 del testo unico delle accise, la cui nuova formulazione reca esclusivamente la disciplina dei "rimborsi dell’accisa", poiché quella dei recuperi, contenuta nella sostituita versione dell’art. 14, è confluita nel rinnovato art. 15.

Il nuovo art. 14 definisce più puntualmente l’ambito applicativo della disciplina dei rimborsi e, nel confermare il vigente termine di decadenza biennale per la presentazione della richiesta, individua quale termine di decorrenza:

a) la data del pagamento, in via generale;

b) la data in cui il relativo diritto può essere esercitato, per le agevolazioni accordate mediante restituzione o altra modalità;

c) la data di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, nelle ipotesi in cui essa è prevista.

Viene poi confermato il termine di decadenza di 90 giorni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che comporti la condanna del soggetto obbligato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, per la richiesta del rimborso.

Per quanto concerne la corresponsione degli interessi sulle somme da rimborsare la loro misura viene correlata a quella prevista dall’art. 1284 c.c. per gli interessi legali, superando così il riferimento al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.

Viene determinato in euro 30 l’importo fino al quale non si dà luogo a rimborso.

 

Lettera c): viene novellato l’art. 15 e, come si evince dalla nuova rubrica, esso detta la disciplina del procedimento di recupero dell’accisa e della prescrizione del diritto alla riscossione dell’imposta da parte dell’Agenzia.

In relazione al primo profilo va posto in evidenza l’ampliamento del termine da 15 a 30 giorni entro il quale il destinatario dell’avviso di pagamento è tenuto ad assolvere il debito richiesto e la precisazione che il predetto termine decorre dalla data di perfezionamento della notifica.

I successivi commi scandiscono, nelle diverse fattispecie, il momento di decorrenza del termine prescrizionale.

Viene, inoltre, confermato in 30 euro l’importo fino al quale non si procede al recupero.

 

Lettera d): il novellato art. 19 descrive in maniera compiuta il procedimento di constatazione delle violazioni che trae origine dal "processo verbale di constatazione" il quale viene trasmesso dagli agenti verbalizzanti all’Ufficio dell’Agenzia competente all’accertamento dell’imposta e alla sua liquidazione; specifiche disposizioni sono contenute al comma 2 per i casi di violazioni per le quali sussiste obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Contestualmente il legislatore ha provveduto ad allineare il procedimento appena descritto ai principi espressi dallo "Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla legge n. 212 del 2000, in tema di garanzia del contraddittorio, che viene ad essere assicurato anche nelle ipotesi di verifiche documentali effettuate in ufficio (comma 4), imponendo, a carico di quest’ultimo, l’obbligo di valutare "atti e dichiarazioni" rese dal destinatario, prima della notificazione dell’avviso di pagamento e dell’atto di irrogazione delle sanzioni.

 

Lettera e): con l’inserimento nel testo unico delle accise dell’art. 19 bis viene definitivamente riconosciuto che la posta elettronica certificata (PEC) costituisce strumento avente pieno valore di notifica degli atti e comunicazioni previsti dalla disciplina delle accise, ferma restando la facoltà dell’Agenzia di continuare ad avvalersi delle altre forme di rito richiamate nel comma 1.

Ugualmente viene previsto il vincolo, per i "soggetti obbligati" e per coloro che intendono ottenere il rilascio di licenza o di autorizzazione, in base al testo unico delle accise, di comunicare il proprio indirizzo di PEC.

 

Lettere f) e o) n. 1): per effetto di quanto previsto dalla lettera f) viene a confluire nel testo unico delle accise, e precisamente nell’introdotto art. 24-ter, la disciplina relativa al beneficio cui sono ammessi, con riguardo agli impieghi di gasolio, gli esercenti trasporto merci e determinate attività di trasporto persone.

Nel confermare il campo di applicazione dell’agevolazione fiscale, da cui rimangono esclusi i veicoli di categoria euro 2 o inferiore, la disposizione in esame consacra il principio che, nei casi in cui il mezzo di trasporto non sia di proprietà dell’esercente, a quest’ultimo può essere riconosciuto il credito sul gasolio impiegato, se il titolo, tra quelli ammessi dai distinti settori normativi del trasporto (si rinvia in proposito alla circolare n. 4/D del 23.2.2016) in virtù del quale utilizza il veicolo, ne garantisce l’esclusiva disponibilità nel periodo di consumo considerato.

Ferma restando la struttura del beneficio articolato su base trimestrale, si segnala che è stato inserito nella tabella A, il punto 4-bis, che ora individua espressamente l’aliquota agevolata da applicarsi al gasolio impiegato nell’uso in esame pari ad euro 403,22 per mille litri.

 

Lettera g): vengono apportate alcune modifiche all’art. 25 del testo unico delle accise. In particolare, con integrazione del comma 4, viene espressamente confermato che costituisce presupposto necessario per il rilascio della licenza fiscale relativa ai depositi ed agli impianti che detengono prodotto ad imposta assolta il possesso, da parte del richiedente la licenza stessa, della prescritta autorizzazione amministrativa rilasciata dalla autorità competente in base alla natura dell’impianto.

Sono, poi, disciplinati, al comma 4-bis, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburante, da cui vengono dispensati gli esercenti impianti di distribuzione di gas naturale.

Con specifico riguardo agli impianti di distribuzione carburanti non assistiti (c.d. ghost station), il comma 4-ter, reca, per un verso, una norma immediatamente precettiva con la quale si impone ai relativi esercenti l’obbligo di consentire, in occasione di verifiche, l’accesso tempestivo agli impianti, rendendo disponibile la documentazione di cui è prescritta la conservazione, per l’altro, contiene una norma di carattere programmatico che demanda ad una determinazione del Direttore di questa Agenzia l’individuazione di tempi e modalità per l’introduzione dell’obbligo di tenuta in modalità esclusivamente telematica della contabilità.

 

Lettera h): con l’integrazione alla lettera b) comma 3 dell’art. 27 del testo unico delle accise, viene precisato che l’alcole destinato ad essere impiegato in usi energetici ha titolo all’esenzione dall’accisa, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, anche quando denaturato con denaturanti speciali approvati dall’Amministrazione finanziaria. Resta fermo che l’alcole denaturato destinato ad usi energetici soggiacerà alle disposizioni dell’art. 21 del testo unico delle accise e, in particolare, del comma 4 che impone la sottoposizione ad accisa con l’aliquota del carburante equivalente per qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato in usi di carburazione. Non trattandosi di un idrocarburo, l’alcole denaturato non sarà sottoposto alla tassazione propria dei prodotti energetici ove destinato agli impieghi di combustione.

 

Lettera i): il nuovo testo dell’art. 28 procede al riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici introducendo un sistema modulato in ragione della configurazione impiantistica e graduato in funzione delle esigenze di cautela fiscale, tenuto conto delle distinte attività di produzione o di mero stoccaggio dei prodotti.

In particolare, per gli impianti di produzione delle differenti tipologie di prodotti il riconoscimento del regime del deposito fiscale discende direttamente dalla previsione legislativa, restando subordinato il loro esercizio al rilascio della licenza fiscale.

Viene, invece, prevista l’adozione di un’apposita autorizzazione, verificata la sussistenza di necessità operative, come atto distinto ed autonomo dalla licenza, nella quale fino ad oggi restava assorbita, per gli impianti dettagliati dal comma 2 della disposizione, tra cui impianti di condizionamento, magazzini di invecchiamento, depositi di vino e bevande fermentate che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

Ricorrendo esigenze di maggior tutela dell’interesse fiscale, per i magazzini di commercianti all’ingrosso l’emissione del provvedimento di autorizzazione è subordinato anche alla presenza di adeguate esigenze economiche.

Per tutti gli impianti sottoposti ad autorizzazione espressa, resta comunque confermato il rilascio della licenza fiscale di esercizio.

La revisione del predetto regime autorizzatorio evidentemente non trova applicazione per gli impianti in esercizio, che continuano ad operare in regime di deposito fiscale sulla base della licenza già rilasciata.

Alla rivisitazione della disciplina autorizzativa del deposito fiscale l’art. 28 ha affiancato un riordino (comma 5) del regime delle cauzioni procedendo tra l’altro ad una riduzione dell’importo dal 2% all’1% per talune tipologie di impianti ed all’eliminazione della misura percentuale (5%) di cui alla previgente lett.b), comma 2, dell’art. 28. Di rilievo la disposizione contenuta nel medesimo comma 5 in virtù della quale, per gli esercenti che aderiranno alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica, la prestazione della cauzione si renderà dovuta nella misura dell’1%, anziché nell’importo ordinariamente versato pari al 10%.

 

Lettera l): la lettera apporta modifiche ed integrazioni all’art. 35 del testo unico delle accise per quanto concerne l’accertamento della birra.

In primo luogo, per effetto delle modifiche apportate al comma 1, si chiarisce con espressa previsione che, ai fini della tassazione della birra miscelata con bevande non alcoliche, la misurazione del grado-Plato va effettuata senza tener conto dell’apporto fornito dagli zuccheri contenuti in tali bevande non alcoliche, aggiunte al termine della produzione. La norma demanda poi ad una determinazione del Direttore dell’Agenzia la facoltà di individuare una diversa metodologia, per finalità fiscali, per la rilevazione del grado-Plato.

Ulteriori modifiche hanno riguardato poi i commi 2 e 3 che sono stati riformulati in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e degli oneri gravanti sugli esercenti gli impianti. In particolare, nel comma 2, l’installazione di misuratori della birra immediatamente a monte del condizionamento e dei semilavorati è, a seguito delle modifiche intervenute, effettuata solo nei casi che saranno disciplinati dall’Agenzia e non più sistematicamente.

Al comma 3 si prevede esplicitamente, per gli opifici di imbottigliamento della birra - che con la previgente disciplina erano assimilati, a tutti gli effetti fiscali, alle fabbriche di birra - l’installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Viene ampliata, con la nuova versione del comma 4, la platea degli impianti che possono accedere alla stipula di convenzioni di abbonamento di validità annuale, facendo salva, comunque, l’applicazione della disciplina già dettata per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri l’anno.

Infine, è stato incrementato il valore della tolleranza, rispetto a quanto dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito.

 

Lettere m) ed n): la modifica apportata dalla lettera m) al comma 4 dell’art. 36 costituisce mero effetto delle semplificazioni che la lettera n) ha introdotto nel comma 1-bis dell’art. 37. In particolare quest’ultimo articolo ha recato, fino all’entrata in vigore della novella, esclusivamente la disciplina dei piccoli produttori di vino (coloro che producono in media meno di 1.000 ettolitri l’anno). L’introdotto comma 1-bis si rivolge, invece, alla restante platea dei produttori di vino, consentendo di accedere, in ragione della vigente aliquota sul vino pari a zero, ad un rilevante snellimento burocratico.

La peculiarità consiste nell’aver formalizzato la rilevanza fiscale degli adempimenti che gli esercenti depositi fiscali di vino assolvono ai sensi delle disposizioni previste per il settore vitivinicolo, consentendo, in tal modo, di superare quegli adempimenti tributari finora richiesti, costituenti una duplicazione di informazioni già reperibili in base alla normativa del settore agricolo di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

 

Lettera o) n. 2): la sostituzione del punto 9 della tabella A operata dalla lettera in commento si prefigge un duplice scopo: da un lato, definire esattamente il campo di applicazione della agevolazione relativa ai consumi di prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, circoscrivendola agli impieghi che avvengono all’interno di delimitati stabilimenti e cantieri, dall’altro, associare al predetto beneficio un trattamento agevolato riservato ai carburanti impiegati da veicoli non ammessi alla circolazione su strade ad uso pubblico ed operanti esclusivamente nei porti.

I predetti veicoli, riconducibili principalmente ai carrelli elevatori utilizzati nell’attività di carico/scarico delle merci, hanno finora avuto titolo, in virtù del sostituito punto 9, alla riduzione di accisa quanto al consumo specifico di prodotto utilizzato dal motore per erogare forza motrice. Con la nuova formulazione, in chiave semplificatoria, l’impiego agevolato viene legato all’uso del prodotto per l’azionamento delle macchine impiegate nei porti. Da ciò la possibilità di modulare, riducendoli, gli obblighi concernenti l’accertamento del prodotto alla mutata configurazione del beneficio.

 

Articolo 5 - bis

La disposizione interviene a dare definitiva soluzione alla materia già disciplinata dall’art. 10, comma 12 vicies, del decreto legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, rendendo percorribile l’estinzione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge 225/2016, aventi ad oggetto il recupero dell’accisa e dell’IVA afferente sui prodotti energetici o l’alcole e le bevande alcoliche, determinatosi a seguito di fatti verificatisi anteriormente alla data del 1° aprile 2010 compiuti da terzi, in relazione ai quali nel procedimento penale che ne sia scaturito non sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

In presenza delle suddette condizioni la norma consente all’Agenzia di definire le liti pendenti, con transazioni, entro il 30 settembre 2017.

Il soggetto obbligato, entro 60 giorni dalla stipula della transazione, dovrà procedere al pagamento dell’importo determinato in tale sede, che dovrà essere almeno pari al 20% dell’accisa e dell’IVA ad essa afferente, oggetto di lite, senza pagamento di interessi, indennità di mora e sanzioni.

Viene, altresì, contemplata la possibilità, per il medesimo soggetto di rateizzare la somma determinata in sede di transazione con rate annuali fino al numero massimo di sette, sulle quali vengono conseguentemente applicati gli interessi in misura pari al tasso legale, maggiorata di due punti.

Stante il rilevante impatto che le disposizioni richiamate in epigrafe sono destinate a determinare nel settore delle accise, i contenuti della presente nota dovranno essere portati a conoscenza degli Uffici dipendenti, non mancando di segnalare a questa Direzione eventuali criticità dovessero emergere.

Le novità normative trattate saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, anche al fine di garantire l’uniforme applicazione.