Legislazione - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146

Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite anche «emittenti».

 

Art. 2

Criteri di ripartizione del Fondo

 

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri:

a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;

b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7.

2. Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.

3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

 

1. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento le emittenti rientranti nelle seguenti categorie:

a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);

b) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre;

d) le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E' fatta comunque salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.

 

Art. 4

Requisiti di ammissione

 

1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):

a) che, per ogni marchio/palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinsesto, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda:

1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;

2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;

3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti;

b) che, a partire dalla domanda relativa all'anno 2018, per i soli marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore ai seguenti limiti:

1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;

2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;

3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l'anno 2020;

c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

d) a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, che per i marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse, nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7-23.

2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda. (1)

3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

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(1) Comma modificato dall’art. 4-bis, comma 1, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dal 22 settembre 2018.

 

Art. 5

Procedura per l'erogazione dei contributi

 

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti dati e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto è stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017.

3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti.

4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonché dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto.

5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.

6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.

8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Allo svolgimento delle attività di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso ai sensi dell'articolo 8 è data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.

 

Art. 6

Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi

 

1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:

a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più regioni, per i dipendenti impiegati per marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente;

b) numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente;

c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017;

d) con riferimento alle emittenti radiofoniche, in attesa della piena operatività di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto stabilito nell'allegata tabella 1.

2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1.

3. E' riconosciuta, a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, una maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1, lettere a) e b), dalle emittenti televisive e radiofoniche che dimostrano un incremento nel numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente. Detta maggiorazione è calcolata in misura del 2 per cento per ciascun dipendente e giornalista aggiuntivo. Al fine di salvaguardare l'occupazione e migliorare l'informazione, limitatamente alle emittenti televisive, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), è riconosciuta per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che negli ultimi tre anni abbiamo effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni di società o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale e che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualità di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale maggiorazione è riconosciuta a condizione che l'emittente in questione non presenti nuova domanda di contributo in relazione al soggetto acquisito.

4. E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.

5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

 

Art. 7

Emittenti a carattere comunitario

 

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento.

2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).

3. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.

 

Art. 8

Revoca dei contributi

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo è revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio. E' altresì causa di revoca del contributo il mancato rispetto dell'impegno oggetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. La regolarità contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

 

Art. 9

Abrogazioni

 

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.

 

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e delle risorse assegnate al Ministero in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Art. 11

Entrata in vigore e pubblicazione

 

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Tabella 1

CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6

(di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c))

 

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito, per gli anni 2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:

 

Aree

Aliquote

a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) 80%
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) 17%
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) 3%

 

A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:

 

Aree

Aliquote

a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) 67%
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) 30%
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) 3%

 

2. Per la determinazione del punteggio relativo all'area a) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) il personale applicato allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda nel biennio precedente è così suddiviso:

1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1;

2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2.

Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale;

b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda, sono così suddivisi:

1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3;

2) pubblicisti e praticanti, di seguito indicato come tipologia t4.

Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato è pari a alla metà del punteggio relativo alla tipologia t3; il punteggio dei giornalisti pubblicisti e praticanti con contratto a tempo determinato è pari alla metà del punteggio relativo alla tipologia t4.

Il punteggio dei giornalisti professionisti, pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà e dei praticanti è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale;

c) il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.

Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:

 

N = SiL = 1 mi * pi
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dove:

 

N = numero medio nel biennio di lavoratori della tipologia considerata

L = numero di lavoratori della tipologia considerata

mi = numero di mesi di lavoro del lavoratore i-esimo della tipologia considerata

pi = percentuale di utilizzo del lavoratore i-esimo della tipologia considerata

 

d) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un'altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo;

e) l'attribuzione della maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell'articolo 6, al fine di premiare l'incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente, viene applicata al solo punteggio relativo all'area a).

Tale maggiorazione è riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle quattro tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unità l'analogo valore risultato dall'istruttoria della domanda presentata l'anno precedente. La maggiorazione è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni unità aggiuntiva fino al limite di 5;

f) l'attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell'articolo 6, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra società titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all'area a).

3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinsesto nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero;

b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell'emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell'anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all'interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici.

4. Per la determinazione del punteggio relativo all'area c) si tiene conto del seguente criterio:

a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:

1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;

2) investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti;

3) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilità sensoriali o cognitive con l'intento di rendere più agevole l'accesso ai contenuti offerti;

4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.

5. La maggiorazione del 15 per cento del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente nelle aree a) e c) di cui al comma 1 della presente tabella.

 

 

Tabella 2

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE A CIASCUNO DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLA TABELLA 1 AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

(di cui all'articolo 6, comma 5)

 

I punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 

Area a)

Punteggio (P)

Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupato nell'intero biennio (t1) 60
Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time (t2) 30
Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo full-time occupati nell'intero biennio (t3) 100
Unità di pubblicisti e praticanti full-time occupati nell'intero biennio (t4) 60

 

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Il punteggio relativo all'area a) si calcola come:

 

S = Pi * Ni

 

dove Ni è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia e Pi è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori.

 

Area b) Emittenti televisive

Punteggio

Media ponderata valori Auditel per il marchio/palinsesto indicato nella domanda Pari al valore k

 

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

 

K = (AMR x Famr x Za + RCH x Zr)/10000

 

dove:

 

AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto domanda.

RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione per cui ha fatto domanda.

Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sarà normalizzato con il fattore costante Famr.

Famr = Ʃ contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.

Ʃ ascolto medio su base annua sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.

Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017;

Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.

Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.

K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio/palinsesto per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel.

 

Area b) Emittenti radiofoniche

Punteggio

Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 0 a euro 49.999 10
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 50.000 a euro 99.999 20
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 100.000 a euro 399.999 30
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 400.000 a euro 699.999 40
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 700.000 a euro 999.999 50
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 1.000.000 e oltre 60

 

Area c)

Punteggio

Spese in tecnologie innovative (S) da euro 0 a euro 9.999 10
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 10.000 a euro 19.999 20
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 20.000 a euro 29.999 30
Spese in tecnologie innovative (S) oltre euro 30.000 40

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2017, n. 239.