Legislazione - MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 07 giugno 2016, n. 120

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;

d) per direttore generale: il direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione;

e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;

h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento;

i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;

l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;

m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;

o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato C, comma 1;

p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato D, comma 1;

q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

t) per «valore-soglia»: il valore di riferimento dell'indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;

u) per indice h di Hirsch: l'indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego - USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;

v) per ORCID (Open Research and Contributor ID): il codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualità di organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro;

z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

aa) per Web of Science: la banca dati citazionale «Core collection» gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

cc) per ISBN (l'International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;

dd) per ISMN (l'International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;

ee) per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z), aa), bb), cc) e dd).

 

Art. 2

Oggetto

 

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:

a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;

b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della Commissione;

d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

 

Art. 3

Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia

 

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

 

Art. 4

Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche

 

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

 

Art. 5

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli

 

1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione:

a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'allegato A;

b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l'oggettività, la trasparenza e l'omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.

3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1 dell'allegato A:

a) gli indicatori specificati nell'allegato C, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici;

b) gli indicatori specificati nell'allegato D, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici.

4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato secondo il modello di domanda allegato al bando candidati. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

 

Art. 6

Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale

 

1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;

b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B.

 

Art. 7

Pubblicazioni presentate dai candidati

 

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato B.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto previsto dalla Legge.

 

Art. 8

Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali:

a) appartengono al ruolo di professore ordinario;

b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;

c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei «valori-soglia» degli indicatori secondo quanto previsto all'allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;

d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il direttore generale:

a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;

b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;

c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;

d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.

3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c).

4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

5. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio.

6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

 

Art. 9

Revisione dei criteri e parametri

 

1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge e dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli indicatori con proprio decreto.

 

Art. 10

Disposizioni finali

 

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente regolamento.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.

5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

ELENCO DEI TITOLI

 

1. Impatto della produzione scientifica, valutata:

per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato C;

per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato D;

per i commissari secondo quanto indicato nell'Allegato E;

2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;

4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

5. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

10. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

11. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione.

 

 

Allegato B

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL CANDIDATO AI FINI DELLA VALUTAZIONE NELLA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA PER LA PRIMA E PER LA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, E DEFINIZIONE PER LA LORO VALUTAZIONE

 

Area

I Fascia

II Fascia

1. Scienze matematiche ed informatiche 15 12
2. Scienze fisiche 16 12
3. Scienze chimiche 16 12
4. Scienze della Terra 16 12
5. Scienze biologiche 16 12
6. Scienze mediche 16 12
7. Scienze agrarie e veterinarie 16 12
8. Ingegneria civile e architettura 15 10
9. Ingegneria industriale e dell'informazione 16 12
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche 15 10
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 15 10
12. Scienze giuridiche 15 10
13. Scienze economiche e statistiche 15 10
14. Scienze politiche e sociali 15 10

 

Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

 

 

Allegato C

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PUBBLICATA - INDICATORI BIBLIOMETRICI E SETTORI CONCORSUALI CUI SI APPLICANO

 

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:

a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1:Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;

b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.

2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:

a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;

b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;

c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;

b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

c) al fine di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, utilizzando entrambe le banche-dati di cui al comma 2 e considerando, per ogni prodotto scientifico, il valore più favorevole al candidato.

 

 

Allegato D

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PUBBLICATA - INDICATORI DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA NON BIBLIOMETRICI E SETTORI CONCORSUALI CUI SI APPLICANO

 

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici sono i seguenti:

a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia;

b) i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.

2. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:

a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;

c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;

b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5.

4. Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:

a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;

b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite «di classe A», ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;

5. Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:

a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;

b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.

 

 

Allegato E

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PUBBLICATA - INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI COMMISSARI

 

1. Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:

a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», nei dieci anni precedenti;

b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» nei quindici anni precedenti;

c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti.

2. Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:

a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti;

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti;

c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono le seguenti:

a) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» più selettivo rispetto a quello degli allegati C e D per i candidati alla prima fascia, distintamente per ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;  b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono almeno pari:

per i settori bibliometrici, al «valore-soglia» di almeno due degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

per i settori non bibliometrici, al «valore-soglia» di almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

c) al fine di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati alla data di scadenza per la presentazione della domanda e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 8, comma 4; per i settori bibliometrici sono utilizzate entrambe le banche-dati di cui al comma 1, considerando per ogni prodotto scientifico il valore più favorevole al candidato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 luglio 2016, n. 155.