Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 marzo 2017, n. 6410

Licenziamento collettivo - Comunicazione OO.SS. - Omessa indicazione modalità di applicazione dei criteri di scelta - Riferimento generico al "settore produttivo"

 

Fatto

 

Con sentenza 18 febbraio 2015, la Corte d'appello di Roma dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo intimato da F.V. s.r.l. con lettere del 5 marzo 2010 ai dipendenti D.B., C.C., M.M. e R.M. e condannava la società datrice alla loro reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegrazione: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le domande dei lavoratori.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la violazione degli artt. 4 e 5 I. 223/1991, per la mancata indicazione da F.V. s.r.l., nella comunicazione 25 febbraio 2010 alle oo.ss. di avvio della mobilità, delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, genericamente ricondotti a quello unico (nonostante il mancato raggiungimento dell'accordo con le oo.ss. comprovato dal verbale del 20 luglio 2009 e riferendosi quello del 4 agosto 2009 alla sola procedura di mobilità) del "prevalente riferimento alle esigenze tecniche operative organizzative valutando, se possibile, i carichi di famiglia e l'anzianità dei singoli dipendenti", senza attribuzione a ciascun criterio di uno specifico valore selettivo ed in assenza di una valutazione comparativa dei lavoratori potenzialmente coinvolti.

Essa, infine, reputava insufficiente il mero riferimento al "settore produttivo" (neppure contenuto nella comunicazione 25 febbraio 2010, ma solo in quella di avvio della procedura di mobilità), a fini di accertamento della fungibilità o meno della relativa professionalità acquisita con altre posizioni di operaio del medesimo livello, presenti in azienda, per la verifica di corretta individuazione della platea dei lavoratori interessati.

Con atto notificato il 30 aprile 2015, F.V. s.r.l. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resistono i lavoratori con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 24 I. 223/1991 ed omesso esame o travisamento di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per una valutazione frammentaria della vicenda, con isolamento dei singoli atti, erronea valutazione della procedura di consultazione e degli accordi, nonché per omissione di esame della comunicazione 10 luglio 2009 di avvio della mobilità (trascritta nei passaggi più rilevanti e recante la puntuale esposizione delle ragioni della crisi, del settore colpito e del personale interessato alla riduzione) e non riconosciuta corrispondenza del verbale 4 agosto 2009 e della comunicazione 25 febbraio 2010 alle prescrizioni delle norme denunciate.

In via preliminare, deve essere deve essere ritenuta la procedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, primo comma c.p.c., per effetto di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, secondo comma c.p.c.

L'istituto è, infatti, applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione e alla prosecuzione del procedimento (Cass. 17 giugno 2010, n. 14627; Cass. 4 gennaio 2011, n. 98).

La parte ricorrente ha presentato la relativa istanza il 29 maggio 2015, senza contravvenire ad alcuna disposizione che ne preveda l'anteriorità alla scadenza del termine (Cass. 15 giugno 2015, n. 12405), per essere rimessa in termine ai fini del deposito del ricorso (avvenuto nella stessa data del 29 maggio 2015), non avendo potuto adempiervi nel termine di venti giorni prescritto, per essere stato reso disponibile per il ritiro l'originale del ricorso dall'ufficio notifiche ed esecuzioni presso la Corte d'appello di Roma, cui essa lo aveva consegnato per la notificazione il 27 aprile 2015, soltanto dal 22 maggio 2015, ormai oltre il termine suindicato.

E la sua istanza può essere accolta, in quanto, tenuto conto della ragionevolezza del suo termine di presentazione, non appare qualificabile come intempestiva (Cass. 17 luglio 2014, n. 16423).

Il motivo illustrato è, tuttavia, inammissibile.

Ed infatti, esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, con propria autonomia decisoria ("A ciò si aggiunga che ... così l’incipit del secondo capoverso di pg. 4 della sentenza), fonda la ravvisata violazione dell'applicazione dei criteri legali (dei carichi di famiglia, dell'anzianità, delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in concorso tra loro: art. 5, primo comma I. 223/1991) in favore di quello adottato dalla società datrice di "prevalente riferimento alle esigenze tecnico operative organizzative valutando, se possibile, i carichi di famiglia e l'anzianità dei singoli dipendenti", sull'erroneo presupposto di un raggiunto accordo con le organizzazioni sindacali.

In realtà, nel caso di specie "non può considerarsi intervenuto un accordo, tale da consentire la legittimità dell'adozione di un criterio di scelta prevalente (appunto, le esigenze produttive), in luogo della valutazione concorrente dei tre criteri legali": come inequivocamente afferma la Corte territoriale (al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza), illustrandone le ragioni (ai successivi terzo e quarto capoverso della stessa pagina).

Poiché la società ricorrente, non cogliendo esattamente la suddetta ratio decidendi, neppure la censura, il motivo risulta generico, appunto per tale ragione: sicché, così come formulato, viola la prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l'illustrazione del motivo con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Ma la doglianza, vertendo sull'erronea interpretazione delle comunicazioni e degli (asseriti raggiunti) accordi sindacali, neppure è stata perspicuamente formulata, in assenza di deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., con la debita precisazione del modo con il quale il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all'uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata: posto che l'interpretazione dei contratti, e degli atti di autonomia privata in genere, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei citati canoni interpretativi, nonché alla coerenza e logicità della motivazione (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1754; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355), qui neppure effettivamente prospettata, al di là di una formale enunciazione di omesso esame o travisamento di fatti decisivi in rubrica, affatto sviluppata nell'argomentazione del motivo.

Né tanto meno essa è compatibile con il cono prospettico del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., di limitata devoluzione del "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, con esclusione della sua integrazione con elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l'inammissibilità del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.V. s.r.l. alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.