Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22229

Dichiarazioni fiscali - Controllo automatizzato - Deposito della ricevuta di spedizione del plico contenente l'appello - Termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante - Decorrenza dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

 

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, in tema di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, in seguito al mancato pagamento d'imposte dichiarate e non versate per l'anno 2005, lamentando, in via preliminare, la violazione degli artt. 16 comma 5, 22, 23 e 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente la CTR ha ritenuto la proposizione dell'atto d'appello inammissibile, ex art. 22 del d.lgs. n. 546/92, per l'omesso deposito della ricevuta di spedizione del plico contenente l'appello in oggetto, all'atto della costituzione in giudizio, cioè, entro i 30 gg. dalla proposizione del ricorso previsti dalla norma citata, ritenendo che la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, sarebbe normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente; in assenza della ricevuta di spedizione, non potendo i giudici verificare la tempestività della costituzione in giudizio, l'appello sarebbe inammissibile. Con un secondo motivo, l'ufficio ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per aver omesso i giudici di seconde cure di pronunciarsi sui motivi d'appello.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, con un primo principio di diritto si è statuito che "Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)".

Mentre, con un secondo principio di diritto ha statuito che "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza" (Cass. sez. un. 13453/17).

Nel caso di specie, in virtù del potere-dovere di questa Corte di accedere agli atti per accertare i fatti processuali, rileva come la cartolina A/R relativa alla notifica dell'atto d'appello dell'ufficio non reca alcuna data di spedizione (non valendo la distinta interna dell'avvocatura non timbrata dall'ufficio postale), mentre, la data dell'avviso di ricevimento "non supera" la prova di resistenza, in quanto tale avviso attesta la consegna al destinatario dell'appello in data 4 maggio 2011 oltre il termine per appellare che scadeva lunedì 2 maggio 2011.

Il recente consolidarsi del principio esposto, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Poiché il ricorrente soccombente è un'amministrazione dello Stato, non è tenuto a corrispondere il doppio del contributo unificato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.