Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 07 luglio 2016, n. 226399

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale - Soggetto inquadrato al 5° livello del ccnl alimentaristi artigiani

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto comune chiede di conoscere se un soggetto che ha prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque presso un’impresa artigiana in qualità di "aiuto cuoco" e inquadrato al 5° livello del ccnl "Alimentari artigianato" possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha " ... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ..." o a chi ha prestato la propria opera "... in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale".

In particolare, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto  collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnicopratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con particolare riferimento al fatto che il soggetto abbia prestato la propria opera presso una impresa artigiana, si precisa che la scrivente Direzione ha riconosciuto precedentemente la qualificazione a soggetti che l’hanno acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare (e quindi non esercenti l’attività di vendita o somministrazione richiamate nella citata lettera b), del comma 6, dell’articolo 71) solo nel caso in cui, però, abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti.

Ciò premesso, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE, si evidenzia che lo stesso si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE.

Nell’ambito della classificazione del personale delle imprese di panificazione il personale è distinto in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Si precisa, al riguardo, che con riferimento al personale inquadrato nel settore Panificazione, la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che la qualificazione professionale poteva essere riconosciuta ove il soggetto fosse inquadrato unicamente nel GRUPPO A (specificamente nei livelli A1super - A1-Operaio specializzato - A2-Operaio qualificato di I° categoria, - A3-Operaio qualificato di II° categoria). Nell’ambito della classificazione del personale del settore alimentare i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli.

Non essendo prevista, come nel precedente caso, una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, si ritiene di ribadire che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un’attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e, come già precisato in precedenti pareri, solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.

Il soggetto in questione, essendo pertanto inquadrato al 5° livello, non può essere considerato in possesso della qualificazione richiesta.