Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 novembre 2016, n. 22766

Tributi - Riscossione - Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria - Atti impugnabili - Tardiva presentazione del ricorso introduttivo - Inammissibilità del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario; il ricorrente ha dedotto che gli atti impositivi sottostanti all'iscrizione erano stati impugnati e annullati nei diversi gradi di merito. Fin dal primo grado, si costituiva il concessionario, evidenziando la tardività dell'impugnativa, poiché proposta oltre i 60 gg. normativamente previsti.

La CTP rigettava il ricorso, e la CTR rigettava l'appello della parte contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso quest'ultima pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il concessionario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso, la parte contribuente ha denunciato il vizio di impugnata, in quanto i giudici d'appello avrebbero ritenuto tardivo il ricorso, sulla base dello ius superveniens che invece non poteva considerarsi applicabile alla vicenda oggetto di giudizio, in quanto il termine di 60 gg. per impugnare la comunicazione di iscrizione ipotecaria sarebbe entrato in vigore dopo che tale comunicazione fu inviata, dal concessionario per la riscossione, alla parte contribuente.

Con il motivo di ricorso incidentale, il concessionario denuncia il vizio di omessa pronuncia dei giudici d'appello, sulla censura d'inammissibilità dell'appello, per difetto di legittimazione ad agire in via d'impugnazione dell'appellante, in quanto in primo grado era costituita la sola società di persone, mentre in secondo grado si era costituito l'erede di uno dei soci.

In primo luogo, il motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto sotto la rubrica che denuncia la nullità della sentenza e contestualmente il vizio della sua motivazione, i vizi proposti sono generici e privi della specificità, manca l'individuazione delle norme alla stregua delle quali la sentenza impugnata sarebbe nulla, né emergono con chiarezza quali siano gli elementi necessari per individuare le dedotte violazioni processuali; infatti, la Corte di Cassazione, in tema di asserito vizio di nullità della sentenza può procedere all'esame e alla valutazione diretta degli atti processuali quando si tratta di valutare la fondatezza del motivo proposto e, quindi, dopo che sia stata valutata positivamente l'ammissibilità della medesima censura (Cass. n. 1014/2006). È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito" (Cass. ord. n. 19959/14, 25332/14, 17125/07).

Il motivo di censura è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riporta i brani asseritamente contraddittori ovvero insufficientemente motivati e non censura le effettive ragioni della sentenza, secondo il criterio della specificità, completezza e riferibilità, evidenziando i vizi logici e le incongruità aventi un'efficacia causale determinante sul dispositivo, la cui assenza avrebbe portato a un esito diverso della motivazione. È, fondato il convincimento che la parte miri a una nuova rivisitazione del merito della causa, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità. È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, "La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (cass. sez. un. n. 24148/2013, ord. n. 3370/12, 17037/15).

Nel merito, il ricorso è, comunque, da rigettare, perché l'atto introduttivo è stato tardivamente proposto, cioè, oltre i termini fissati a pena di decadenza.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale con assorbimento dell'incidentale.

Condanna la parte contribuente a pagare a Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di € 2.500,00, oltre accessori di legge.