Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 febbraio 2018, n. 2656

Fallimento - Tributi - Dichiarazioni dei redditi - Accertamento - Riscossione - Notificazione - Crediti - Viiolazioni

Rilevato che

Con decreto depositato 1'8/6/2015, il Tribunale di Sassari ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento M.P. srl, proposta dall'Agenzia delle Entrate-Direzione regionale per la Sardegna, per la mancata ammissione dei crediti di cui aveva chiesto l'insinuazione al passivo(euro 266.571,60 per IRES ed IRAP evase nel 2009 e sanzioni per omessa dichiarazione per il 2009 ed accessori; euro 1556,00 per sanzioni per l'anno 2008; euro 2330,75 per sanzioni per omessa dichiarazione anni 2010-2012), di cui agli avvisi di accertamento notificati il 12/10/2014 ed il 31/7/2014 alla società, successivamente dichiarata fallita il 6/11/2014.

Il Tribunale, posto che non occorre notificare al curatore gli avvisi, già notificati al debitore in bonis, quando le somme per cui si chiede l'ammissione siano già iscritte a ruolo, ha considerato che con la legge 122/2010, di conversione del d.l. 78/2010, il ruolo è stato sostituito dall'avviso di accertamento esecutivo, e che l'art. 29 lett.g) d.l. cit. dispone che « i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione...», e quindi alle somme di cui all'accertamento notificato per cui siano decorsi i termini di gg.60+30; che pertanto l'art. 87 del d.p.r. 602/1973 deve intendersi in tale senso nella parte in cui si riferisce alle somme iscritte a ruolo, da ciò conseguendo che l'ammissione al passivo può richiedersi solo per le somme iscritte a ruolo e quindi, per l'interpretazione dell'art.29 del d.l. 78/2010, per le somme "affidate agli agenti della riscossione" ai sensi dell'art. 29 lett.g), mentre nel caso, alla data di dichiarazione di fallimento, i termini per il pagamento o la presentazione del ricorso non erano ancora decorsi né certamente l'Agenzia delle Entrate aveva affidato le somme agli agenti della riscossione.

Ricorre su di un motivo l'Agenzia delle Entrate.

Il Fallimento non ha svolto difese.

La proposta del relatore col decreto di fissazione dell'adunanza è stata regolarmente notificato alla ricorrente.

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

 

Considerato che

 

Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 87 d.p.r. 602/1973, 17 d.lgs. 46/1999 e d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, sostenendo che dette norme non escludono affatto che nelle more dell'iscrizione a ruolo del credito o, con la nuova normativa, dell' affidamento all'esattore, l'Amministrazione possa insinuarsi direttamente al passivo, e che, diversamente opinando, si finirebbe per precludere l'ammissione tempestiva per i crediti pubblici in corso di iscrizione a ruolo o di affidamento all'esattore al momento della dichiarazione di fallimento, visti i tempi ristrettissimi della procedura di accertamento del passivo.

Ciò posto, si deve rilevare, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il ruolo è stato sostituito dall'avviso di accertamento esecutivo e che, per il disposto di cui all'art. 29 lett. g),( «ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione...»), il riferimento nell'art. 87 del d.p.r. 602/1973, che prevede l'ammissione al passivo dei crediti tributari, alle somme «iscritte a ruolo», vada inteso come effettuato alle somme «affidate agli agenti della riscossione», cioè alle somme di cui all'accertamento notificato per cui siano decorsi i termini di gg.60+30.

Ora, l'Agenzia delle Entrate sostiene che le norme citate non impediscono all'Amministrazione di insinuarsi al passivo nel lasso temporale per l'affidamento del credito all'esattore.

Tale tesi, in linea di principio, può ritenersi corretta, ove però l'Amministrazione faccia valere un diverso titolo: ed infatti, nella pronuncia delle Sez. U. 4126/2012, è stato affermato che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (nella specie, la domanda era fondata su titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente).

E tale principio è stato seguito, tra le altre, dalla pronuncia resa a sezione semplice, 14693/2017, che ha di conseguenza cassato il decreto con il quale il tribunale, ritenendo insufficiente la produzione dei soli estratti del ruolo e rilevando la mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale, aveva respinto l'opposizione al passivo presentata dal concessionario.

Ove però, come nel ricorso che qui interessa, l'Agenzia delle entrate intenda far valere il credito tributario avvalendosi non di altri titoli, ma solo dell'accertamento esecutivo secondo il d.lgs. 78/2010, che ha inteso concentrare la riscossione nell'accertamento, dovrà rispettare il principio fissato dall'art. 29 lett.g).

Va pertanto respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.