Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 febbraio 2018, n. 2551

Tributi - Imposta di registro - Decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore inadempiente, per il recupero delle somme pagate al creditore principale e soggette ad IVA - Aliquota applicabile - Imposta proporzionale del 3% sul valore della condanna

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 75/43/13, in data 7 giugno 2013, confermando la decisione di primo grado, ha risolto in favore della A. spa, la controversia sorta tra quest'ultima e la Agenzia delle Entrate, riguardo al se alla A. spa spettasse il diritto, negatole dall'Agenzia mediante silenzio con valore di rifiuto, di ottenere il rimborso dell'imposta di registro versata nella misura del 3% invece che nella misura dell'1%, sul decreto ingiuntivo n. 4527/2007, emesso dal Tribunale di Milano in favore della A., quale creditrice in rivalsa contro il soggetto per il quale la stessa aveva prestato fideiussione in riferimento ad un'operazione soggetta ad IVA e dal creditore del quale era stata escussa.

2. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza suddetta deducendo, in riferimento all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., che la Commissione Tributaria abbia violato o falsamente applicato l'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché gli artt. 37 e 40 del medesimo d.P.R.

3. La A. spa non ha svolto difese.

4. Il ricorso è fondato:

4.1. Con riguardo all'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (ai sensi del quale, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta di registro), all'art. 40 dello stesso d.P.R. (ai sensi del quale per gli atti relativi a cessione di beni e prestazione di servizi soggetti ad IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa) e all'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con la relativa nota ii) (secondo cui sono atti soggetti a registrazione in termine fisso con aliquota del 3%, i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme, salvo che si tratti di decreti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 40), e con riferimento ad una fattispecie identica a quella che occupa, questa Corte ha già avuto modo di osservare, con la sentenza 9 ottobre 2015, n. 20262, seguita dalla ordinanza 21 dicembre 2015, n. 25702, che "al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore inadempiente, per il recupero delle somme pagate al creditore principale e soggette ad IVA, è applicabile l'aliquota proporzionale del tre per cento al valore della condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non avendo spazio il principio di alternatività, in quanto l'obbligo azionato con tale pretesa, da un lato, deriva da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall'altro, non si risolve in un corrispettivo o in una prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto" (con le decisioni sopra dette, alle quali questo Collegio intende dare continuità, è stato superato il precedente e contrario orientamento -espresso da ultimo dalla ordinanza 19 giugno 2014, n. 14000-, il quale faceva leva, oltre che sulla surrogazione del fideiussore al creditore, essenzialmente sulla pretesa inscindibilità dell'operazione costituita dal titolo e dall'obbligazione principali e dal titolo e dall'obbligazione accessori di garanzia, laddove invece, come osservato nelle citate decisioni, il titolo da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria cosicché, per un verso, è irrilevante la circostanza che quanto versato dal fideiussore si riferisca ad un rapporto soggetto ad Iva e, per altro verso, il fideiussore che agisce per ottenere dalla parte debitrice quanto egli ha versato al creditore non fa valere il diritto al pagamento di corrispettivo per la concessione della fideiussione ma si limita ad esercitare i diritti già spettanti al creditore).

5. Atteso quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la sentenza n.75/43/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.) con rigetto dell'iniziale ricorso, proposto dalla A. spa, per ottenere il rimborso dell'imposta di registro versata nella misura del 3%, in relazione al decreto ingiuntivo n. 4527/2007 emesso dal Tribunale di Milano.

6. Le spese del merito devono essere compensate attesa la sopravvenienza dell' orientamento giurisprudenziale condiviso; le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso iniziale proposto dalla A. spa per ottenere il rimborso dell'imposta di registro versata in relazione al decreto ingiuntivo n.4527/2007 emesso dal Tribunale di Milano; compensa le spese del merito; condanna la A. spa a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di questo processo, liquidate in € 600,00, oltre spese prenotate a debito.