Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 maggio 2017, n. 13074

Tributi - Accertamento - Dichiarazione dei redditi - Redditi da lavoro autonomo - Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie

 

Svolgimento del processo

 

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 352/28/11, pubblicata il 15 novembre 2011, con la quale era sta confermata la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da C.M. contro l'avviso di accertamento in materia di I.V.A., I.R.P.E.F. e addizionale regionale per l'anno d'imposta 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi accertando un reddito di € 133,038,00 a fronte di quello dichiarato di € 27.758,00. Chiedeva la condanna del contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale rigettava l'appello sull'assunto che sarebbe irretroattiva la disposizione di cui all'art. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. 600/1973, come modificata dalla legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

2. Con controricorso il contribuente deduceva che il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti e non autosufficiente.

Ribadiva la irretroattività della nuova formulazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e rilevava che era passata in giudicato l'affermazione che solo dal 1.1.2005 era intervenuta l'inversione dell'onere probatorio non essendo stato impugnato tale capo della sentenza di primo grado. Infine rilevava che non vi era vizio di motivazione.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in quanto, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha erroneamente ritenuto che tale norma non sia applicabile retroattivamente, mentre si tratta di norma di carattere procedimentale. In ogni caso, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la disposizione nel testo precedente, riferita ai ricavi, era da intendersi applicabile anche ai redditi da lavoro autonomo.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso in relazione all'art. 360 comma 5 cod. proc. civ. sulla interpretazione della norma indicata.

2. Non è vero che nel ricorso manchi l'esposizione dei fatti in guisa da rendere inammissibile il ricorso, posto che nello stesso sono trascritte le motivazioni della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. (Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 1519 del 20/01/2017 Rv. 642454 - 01).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per nuovo giudizio.

Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.