Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 03 luglio 2017
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) Dipartimento "Casa Italia";».
Art. 2
Art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia"). - 1. Il Dipartimento "Casa Italia" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.
2. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nelle materie di cui al comma 1; elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la finalità di cui al comma 1, promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità; monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1; promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.
3. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, inerenti l'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici", per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1, per l'incentivazione dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici.
4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di quattro Servizi.».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dal presente decreto.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179.