Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 18 aprile 2017

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

 

Art. 1

 

1. A decorrere dall'anno 2016, per la determinazione dell'aumento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, è stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla legge n. 127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun Paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i Paesi ove i suddetti coefficienti non sono riportati, il valore di riferimento è, ove disponibile, quello più recente riportato nelle tabelle allegate ai precedenti corrispondenti decreti interministeriali.

 

Art. 2

 

1. In ogni caso l'importo della maggiorazione sociale non può concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2016, a 638,33 euro mensili per tredici mensilità, rivalutati, per gli anni successivi, in base all'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, né, può, comunque, essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS.

 

Art. 3

 

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEI PREZZI E TASSO DI CAMBIO - ANNO 2013

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 maggio 2017, n. 113.