Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 maggio 2017, n. 12106

Licenziamento - Per giustificato motivo oggettivo - Lettera di licenziamento inesistente - Firma apparente del legale rappresentante

 

Fatti di causa

 

Con sentenza 23-26.9.13 il Tribunale di Torino rigettava, per quel che rileva in questa sede, l'impugnativa di licenziamento (intimato il 3.3.11 per giustificato motivo oggettivo) proposta da V.L.M. nei confronti di G.I. S.r.l.

Con sentenza pubblicata in data 8.4.14 la Corte d'appello di Torino riformava la sentenza di prime cure solo in ordine alla quantificazione delle spese di lite e rigettava nel resto il gravame di V.L.M., che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

G.E.S.C. S.r.l. (già G.I. S.r.l.) resiste con controricorso.

In data 19.1.2017 (quindi dopo la comunicazione dell'avviso dell'odierna udienza, avvenuta il 12.1.2017) la ricorrente ha revocato il mandato al proprio difensore avv. L.T., poi sostituito dall'avv. P.C.

 

Ragioni della decisione

 

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto convalidarle o ratificarle un atto inesistente come la lettera di licenziamento della lavoratrice, su cui figurava l'apparente firma della allora legale rappresentante della società P.G.: costei, sentita come teste, aveva negato di aver sottoscritto la lettera medesima. Pertanto, essendo all'evidenza falsa tale sottoscrizione, la lettera di licenziamento doveva considerarsi (contrariamente a quanto supposto dalla Corte di merito) come inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di convalida o ratifica.

1.2. Il motivo - la cui rilevanza deriva dal rilievo che ex art. 2 legge n. 604 del 1966 il licenziamento non comunicato per iscritto è inefficace (o nullo, secondo la giurisprudenza: cfr. Cass. n. 18087/07) - è infondato, sia pure previa correzione nei termini che seguono (ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.) della motivazione resa dalla Corte territoriale.

Nel caso di specie la stessa sentenza impugnata dà atto della <<"apparente firma P.G.">> sulla lettera di licenziamento, da cui è dato arguire che effettivamente l'apparente sottoscrittrice dell'atto non lo abbia, in realtà, firmato.

In tal senso deve intendersi anche il tenore di ricorso e controricorso in esame.

Dunque, come sostenuto dall'odierna ricorrente, nel caso in oggetto ci si trova in una situazione diversa da quella della ratifica ex art. 1399 cod. civ. dell'atto proveniente dal falsus procurator o dal soggetto che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli.

Nondimeno, nel caso di specie, compulsando gli atti a fini di mera verifica del fatto processuale, risulta che la società oggi controricorrente aveva prodotto in sede di merito la lettera di licenziamento.

Ne consegue che deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come avviene per la lettera di licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibile, a quella dei contratti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è il licenziamento).

Questo, dunque, il principio di diritto:

<<La produzione in giudizio d'una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima>>.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole di omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, della quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, pur ridotte rispetto alla statuizione del Tribunale.

2.2. Il motivo va disatteso perché anche la giurisprudenza più rigorosa in tema di motivazione del quantum di spese legali liquidate in sentenza (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 20604/15; contra, da ultimo e per tutte, Cass. n. 20289/15, che non prevede obbligo di motivazione quando la liquidazione avvenga tra il minimo e il massimo di tariffa) suppone pur sempre che sia stata depositata una nota spese e che il giudice se ne sia in tutto o in parte discostato.

Lo stesso precedente giurisprudenziale invocato in ricorso (Cass. n. 19269/05) è ben chiaro nell'evidenziare che il giudice, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad indicare specificamente le singole voci delle spese medesime e, quindi, a sostituirsi sostanzialmente ex officio all'attività procuratoria della parte.

Nel caso in oggetto la ricorrente, lungi dal trascrivere la nota spese avversaria, non chiarisce neppure se la società l'avesse effettivamente depositata e se e in che misura la sentenza abbia comunque violato i limiti massimi di tariffa.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.