Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4482

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Cessione immobili - Plusvalenza

 

Rilevato

 

- che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato una maggiore plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile di cui la contribuente era comproprietaria per quota pari ad un quarto, la CTR dichiarava inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto dalla predetta contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto avverso il predetto atto impositivo;

- che avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata Agenzia, che si limita a depositare istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione;

- che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

- che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata;

 

Considerato

 

- che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR sancito l’inammissibilità dell’appello in quanto l’appellante si era limitata "a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi Giudici senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum"

- che pare opportuno premettere che il ricorso è ammissibile in quanto viene riprodotto il contenuto dei motivi di appello nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (arg. da Cass. n. 20405 del 2006), «riportando le argomentazioni all'uopo svolte, correlandole con le motivazioni della sentenza gravata, in tal modo offrendo dimostrazione di aver adeguatamente contestato il fondamento logico-giuridico della decisione, sfavorevole alle tesi del contribuente» (Cass. n. 22880 del 2017);

- che, nel merito, il motivo è fondato e va accolto; invero, i giudici di merito non si sono attenuti al principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, come nell'ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l'esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l'appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata» (Cass. n. 15936 del 2003; conf. Cass. n. 9083 del 2017, secondo cui «Nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso»);

- che dal contenuto delle censure sollevate dalla ricorrente avverso la statuizione di primo grado emerge con evidenza la violazione della disposizione censurata, non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi, peraltro ingiustificatamente escludendo che «il dolersi di asserita inconferenza delle sentenze» citate dalla CTP, senza censura delle «proposizioni motive» di quest’ultima, fosse sufficiente, ove effettivamente tali, a contestare il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado, ed altrettanto ingiustificatamente negando qualsivoglia rilevanza, ai medesimi fini, alla documentazione prodotta in grado di appello;

- che, conclusivamente, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a rivalutare la vicenda processuale e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.