Prassi - INPS - Messaggio 31 luglio 2017, n. 3172

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali - Aggiornamento del calcolo della durata dell’indennità NASpI

 

Con riferimento alla tutela di cui ai commi 4 e 4 bis dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015 a favore dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con nota n. 4050 del 14 giugno 2017 - ha fornito ulteriori precisazioni rispetto alla disposizioni applicative impartite dall’Istituto con circolare n. 224 del 15/12/2016, precisando che la ratio delle richiamate disposizioni operi nel senso di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l’incremento della NASpI 2015.

I chiarimenti interpretativi forniti dal predetto Ministero del Lavoro in ordine alle disposizioni correttive a favore della categoria dei lavoratori stagionali hanno reso necessarie ulteriori importanti implementazioni della procedura di calcolo della durata della prestazione NASpI a favore della categoria di lavoratori in questione.

E’ stato pertanto rilasciato il servizio di ricalcolo della durata della NASpI dei lavoratori stagionali 2016.