Legislazione - MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 13 giugno 2017

Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

 

Art. 1

Finalità generali

 

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015, n. 68, identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa e definisce:

a) gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

b) i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto;

c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il Libretto-diario e il Diploma Supplement, di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

d) gli indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività assistenziale, di cui all'allegato 4, parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell'istituzione, accreditamento e relativa attivazione delle scuole di specializzazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza annuale, dispone l'aggiornamento della Banca Dati relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al comma 1.

 

Art. 2

Standard minimi generali e specifici delle strutture della rete formativa

 

1. Il presente decreto definisce gli standard minimi generali che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, di cui all'allegato 1, determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, d'ora in poi Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

2. L'Osservatorio nazionale in sede di proposta per l'accreditamento delle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, individua per ogni scuola di specializzazione un numero appropriatamente limitato di strutture che compongono la rete formativa, nel rispetto degli standard di cui al comma 1, al fine di garantire la qualità assistenziale e formativa della rete stessa.

 

Art. 3

Requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa

 

1. Il presente decreto definisce i requisiti d'idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici per tipologia di scuole di specializzazione, di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale così come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

 

Art. 4

Indicatori di attività formativa e assistenziale

 

1. L'Osservatorio nazionale utilizza gli indicatori di cui all'allegato 4 del presente decreto, finalizzati a rilevare le performance di attività formativa ed assistenziale delle singole scuole di specializzazione. Tali indicatori possono essere aggiornati periodicamente con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'Osservatorio nazionale che a tal fine si può avvalere di agenzie nazionali, ognuna per le rispettive competenze. Per gli indicatori di performance relativi all'attività assistenziale il decreto di aggiornamento è adottato di concerto con la competente Direzione generale del Ministero della salute.

 

Art. 5

Presupposti e condizioni per l'istituzione delle scuole di specializzazione

 

1. Ai fini dell'istituzione delle scuole di specializzazione, le università devono soddisfare i presupposti e le condizioni indicate nel seguente prospetto:

 

Presupposti

Documenti da produrre

A) Previsione da parte dell'Università, nella propria missione, così come definita a livello statutario, del perseguimento della qualità della formazione medica professionale inclusa la formazione specialistica Copia dello Statuto dell'Università ed eventuali atti successivi modificativi o altro documento avente medesima valenza probatoria ai fini della formazione professionale
B) Copertura economico-finanziaria da parte dell'Università Copia dell'ultimo Bilancio relativamente al capitolo di spesa per le Scuole di specializzazione

 

Condizioni

Documenti da produrre

A) Le strutture appartenenti alle reti formative devono concorrere funzionalmente alle attività formative Autocertificazione e/o accertamento diretto
B) Tutte le strutture coinvolte devono essere identificabili attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della Scuola di specializzazione Autocertificazione e/o accertamento diretto
C) Tutte le strutture sanitarie coinvolte devono essere accreditate dal punto di vista assistenziale e possedere gli standard ed indicatori previsti dall'Osservatorio nazionale Esame documentale e/o accertamento diretto
D) Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa - rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;

 

- accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;

 

- rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;

 

- rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;

 

- rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;

 

- garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione;

 

- garanzia, per la singola Scuola di specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione;

 

- garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

 

2. Le università devono assumere i seguenti impegni formali:

a) accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica, d'ora in poi Osservatorio regionale, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

b) comunicazione, entro 30 giorni, all'Osservatorio nazionale di tutte le variazioni che intervengano sui presupposti, le condizioni e gli standard che hanno costituito la base dell'accreditamento;

c) dichiarazione periodica, con cadenza annuale, del rettore sul rispetto degli standard delle strutture della rete formativa, dei requisiti richiesti per le singole scuole di specializzazione, nonché degli indicatori di attività formativa ed assistenziale.

 

Art. 6

Possesso e monitoraggio degli standard, dei requisiti e degli indicatori per il miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata

 

1. L'Osservatorio nazionale verifica e monitora il possesso ed il mantenimento degli standard e dei requisiti, nonché il miglioramento rilevato attraverso gli indicatori di performance delle scuole di specializzazione di area sanitaria, verificando periodicamente la qualità del percorso formativo specialistico, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali. La valutazione quantitativa e qualitativa delle strutture e della rete formativa delle scuole di specializzazione consiste nella verifica del possesso nel tempo degli standard e dei requisiti stabiliti per le scuole di specializzazione, nonché nell'utilizzo degli indicatori di performance di cui all'art. 3, comma 3 del D.I. n. 68/2015 per valutare l'attività formativa ed assistenziale.

2. Al fine della valutazione della qualità della formazione professionalizzante l'Osservatorio nazionale, in funzione delle finalità ad esso attribuite, individua ed aggiorna periodicamente degli indicatori di performance formativa ed un panel di indicatori di performance di attività assistenziale, questi ultimi da utilizzare sia per la struttura universitaria di sede che per le strutture collegate, fatta salva l'esigenza di considerare/monitorare le differenti specificità di ciascuna scuola di specializzazione, scelti tenendo conto dello specifico ruolo nell'ambito della formazione specialistica delle strutture sanitarie coinvolte. Le modalità di utilizzo dei predetti indicatori sono descritte nell'allegato 4 del presente decreto.

3. Oltre agli indicatori di cui al precedente comma, l'Osservatorio nazionale, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata, si avvale dei seguenti ulteriori strumenti di valutazione della formazione erogata:

a) strumenti diretti: visite in loco ed eventuali ulteriori strumenti quali i progress test che portano alla redazione di rapporti di valutazione della qualità;

b) strumenti indiretti: questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione, per la verifica di aspetti sia di tipo quantitativo, adottando item di verifica delle modalità della formazione e sui servizi offerti connessi alla formazione erogata dalle scuole di specializzazione, sia di tipo qualitativo, utilizzando item di opinione.

4. Le attività di monitoraggio, da effettuarsi con cadenza periodica almeno annuale, vengono definite dall'Osservatorio nazionale attraverso la predisposizione e la standardizzazione della documentazione che viene recepita dagli Osservatori regionali, ferma restando la possibilità di questi ultimi di espletare in maniera autonoma le suddette attività.

5. Nel caso venga meno il possesso degli standard e dei requisiti minimi, nonché si rilevi un abbassamento delle performance formative e assistenziali esplorate tramite gli indicatori di cui all'art. 5, gli Osservatori regionali sono tenuti a darne comunicazione all'Osservatorio nazionale, ferma restando la prerogativa da parte di quest'ultimo di effettuare autonomamente attività di monitoraggio, diretta o indiretta. L'Osservatorio nazionale assume le decisioni conseguenti al monitoraggio qualora non siano rispettati gli standard, i requisiti minimi e gli indicatori di performance formativa e assistenziale.

6. Le prime attività di monitoraggio, le cui risultanze verranno utilizzate quale termine di raffronto per le successive rilevazioni periodiche, vengono espletate entro un anno dall'accreditamento delle scuole ai sensi del presente decreto.

 

Art. 7

Sistema di gestione e certificazione della qualità, Libretto-diario del medico in formazione specialistica e Diploma Supplement

 

1. Il presente decreto definisce inoltre, ad ulteriore supporto della valutazione quantitativa e qualitativa delle strutture della rete formativa e delle attività formative erogate dalle Scuole di specializzazione, le modalità da adottare da parte delle università per le scuole di specializzazione di area sanitaria circa:

a) il sistema di gestione e certificazione della qualità;

b) la modalità di registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo nel Libretto-diario del medico in formazione specialistica;

c) le modalità per il sistema di certificazione del Diploma Supplement;

di cui all'allegato 3 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso.

 

Art. 8

Termini di adeguamento

 

1. Gli standard di cui all'allegato 1, i requisiti di cui all'allegato 2 e gli indicatori di performance di cui all'allegato 4 trovano immediata applicazione.

2. Fermo restando che tutte le scuole già esistenti dovranno sottoporsi alla nuova procedura di accreditamento, l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio, fermo restando che l'accreditamento definitivo potrà essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei requisiti e degli indicatori. (1)

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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 28 febbraio 2019, il termine di cui al presente comma è prorogato di un anno in presenza delle condizioni previste all'art. 2 del precitato decreto.

 

Allegato 1

STANDARD MINIMI GENERALI E SPECIFICI ED INDICATORI DI PERFORMANCE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA RETE FORMATIVA

(omissis)

 

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

 

Allegato 2

REQUISITI MINIMI GENERALI E SPECIFICI DI IDONEITA' DELLA RETE FORMATIVA

(omissis)

 

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

 

Allegato 3

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SISTEMA DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA', IL LIBRETTO-DIARIO E IL DIPLOMA SUPPLEMENT

 

1. Sistema di gestione e certificazione della qualità

 

Le Università si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato. Il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n. 68/2015 e dal presente decreto.

Deve essere, pertanto, dimostrato, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l’erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola.

Nel contempo va anche assicurato un sistema di gestione per la qualità, per migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali e rispettando i requisiti dello standard adottato dando massima responsabilità alla direzione e agli Organi collegiali nella pianificazione e controllo delle attività e dell’intero processo formativo. La definizione di obiettivi e l’utilizzo di indicatori ed una congrua attività di monitoraggio dei processi formativi sono elementi di giudizio valutativo da parte dall’Osservatorio nazionale o di certificazione di qualità che può essere rilasciata da enti certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e trasferita all’Osservatorio nazionale.

Il sistema di verifica del percorso formativo si fonderà sull’analisi del materiale documentale ad opera degli Osservatori regionali o dell’Osservatorio nazionale. Negli Atenei ove insistono le Scuole di specializzazione i Consigli delle Scuole devono dotarsi di adeguati sistemi per il controllo di qualità entro tre anni dall’emanazione del presente decreto.

Tra i processi coinvolti nel sistema di gestione qualità dovranno essere documentate le seguenti attività:

 

1.1 Processi principali

- Progettazione del percorso formativo

- Organizzazione delle attività di didattica frontale

- Organizzazione delle attività assistenziali

- Rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa

- Organizzazione degli incontri formativi dei medici in formazione specialistica

- Organizzazione delle attività di guardia tutorata

- Organizzazione delle attività di ricerca

- Valutazione dell’attività formativa

 

1.2 Processi di supporto

- Registrazione e certificazione delle attività formative

- Sviluppo e mantenimento delle competenze

- Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola

- Gestione aule, attrezzature e risorse materiali

- Gestione di permessi ai medici in formazione specialistica

 

1.3 Processi Generali

- Missione e organizzazione della Scuola

- Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le strutture periferiche

- Gestione del sistema di qualità della Scuola

- Valutazione della Scuola da parte dei medici in formazione specialistica

- Gestione del miglioramento della Scuola

 

2. Libretto-diario

Ai fini della registrazione delle attività connesse con l’intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico.

Il Libretto-diario deve contenere:

1. scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della composizione del corpo docente;

2. descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;

3. descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;

4. descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;

5. diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, ecc.);

6. registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilizzazione all’interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es.: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali;

7. certificazione dell’attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia crescente in ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del Direttore della struttura circa l’attività svolta dallo specializzando;

8. valutazione annuale da parte del tutor descrivente oltre alle competenze acquisite il grado di autonomia raggiunto;

9. registrazione delle attività formative svolte all’estero con certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;

10. partecipazioni a corsi, congressi e seminari;

11. giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull’esame di diploma con il titolo della tesi.

 

3. Diploma Supplement

Il sistema di gestione e certificazione della qualità del percorso formativo ed il Libretto-diario di tipo informatico diventano prerequisiti per il rilascio del Diploma Supplement per le Scuole di specializzazione da parte delle Università.

Il Diploma Supplement (o Supplemento al Diploma) è documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di formazione specialistica presso una Università per fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale del titolo di Diploma di Specialità e a consentire un equo riconoscimento accademico e professionale.

Il Diploma Supplement descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dal medico in formazione specialistica identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato. Il Diploma Supplement contribuisce a migliorare la valutazione comparativa ai fini del riconoscimento in un contesto internazionale.

Le informazioni sono fornite in otto sezioni descriventi:

- i dati anagrafici;

- le informazioni sul titolo di studio;

- le informazioni sul livello del titolo di studio;

- le informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti;

- le informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio;

- le informazioni aggiuntive;

- le peculiarità dei diversi indirizzi ove previsti dagli Ordinamenti delle varie Scuole di specializzazione;

- la certificazione e le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.

 

 

Allegato 4

INDICATORI DI PERFORMANCE DI ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA E DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE

(omissis)

 

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 luglio 2017, n. 163 - Suppl. Ordinario n. 38.