Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 14 dicembre 2016, n. 44/E

Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Indirizzi operativi per l’utilizzo della procedura Pregeo 10 "versione 10.6.0 - APAG 2.08".

 

1 PREMESSA

2 CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA

3 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CENSUARI

3.1 Generalità

3.2 Soppressione di particella con qualità "Ente Urbano"

3.3 Tipo Mappale con Conferma di Mappa

3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati

4 REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI AGGIORNAMENTO

4.1 Tipi Mappali relativi ad ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa

4.2 Tipi Mappali relativi a demolizione totale di fabbricati e successiva ricostruzione

4.3 Rappresentazione in mappa delle piscine

4.4 Atti di aggiornamento riguardanti costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili

5 NUOVE FUNZIONALITA’

6 CONTROLLI A SEGUITO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA MEDIANTE ORTO-IMMAGINI DIGITALI

7 MODALITA’ OPERATIVE - PRECISAZIONI

8 DECORRENZA

9 DISPOSIZIONI FINALI

10 ALLEGATO TECNICO

10.1 Scelta dell’atto di aggiornamento

10.2 Fabbricati interrati - Il modello per il trattamento dei dati censuari

10.3 Modalità operative per la predisposizione di atti di aggiornamento riguardanti l’ampliamento di fabbricati

10.4 Modalità operative per la predisposizione di atti di aggiornamento riguardanti costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili

10.5 Nuove funzionalità

10.5.1 Download file "TAF" e "DIS"

10.5.2 Export nel formato DXF

10.5.3 Acquisizione dati da rilievo GNSS

10.5.4 Procedura per il riscontro della superficie di una particella

10.5.5 Elaborazione del libretto Pregeo

 

1 Premessa

Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009, è stata attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento e il contestuale aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto dei Terreni (CT).

La predetta procedura è stata oggetto delle circolari n. 3 del 16 ottobre 2009, n. 1 del 28 maggio 2010, n. 2 del 10 marzo 2011, n. 1 del 28 giugno 2012 e, da ultimo, della circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014, concernente il rilascio, a partire dal 2015, della nuova procedura informatica (Pregeo 10, "versione 10.6.0").

Tale versione, con la quale è stato introdotto un nuovo modello concettuale diverso da quello in precedenza utilizzato, al fine di consentire la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici, è stata modificata con l’introduzione di nuovi controlli e integrata con funzionalità migliorative che facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.

Le modifiche introdotte sono contenute nella nuova procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 APAG 2.08", in relazione alla quale, con la presente circolare, vengono fornite ulteriori specifiche direttive, al fine di una corretta e uniforme applicazione.

 

2 Criteri per la scelta della macro categoria

La circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014, nell’ambito del nuovo modello concettuale basato sul riconoscimento automatico della variazione catastale richiesta, ha raggruppato gli atti d’aggiornamento in tre Macro Categorie: "Ordinaria", "Semplificata" e "Speciale" (cfr., paragrafo 2).

Con la nuova procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08", gli atti di aggiornamento sono raggruppati in due Macro Categorie: "Ordinaria" e "Speciale", sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti.

Nella Macro Categoria "Ordinaria" rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito elencati:

- Tipo di Frazionamento;

- Tipo Mappale per Nuova Costruzione;

- Tipo Mappale per Variazione;

- Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale);

- Tipo Mappale con Conferma di Mappa;

- Tipo Mappale con Stralcio di Corte.

 

Nella Macro Categoria "Speciale" sono confermati gli atti di aggiornamento già indicati nel paragrafo 2 della circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014. Con riferimento a tale classificazione, la scelta dell’atto di aggiornamento deve essere effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico.

Si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito al corretto utilizzo della natura di alcuni atti di aggiornamento.

L’atto di aggiornamento denominato "Tipo Mappale per Nuova Costruzione" deve essere utilizzato per l’inserimento, in ciascuna particella interessata dall’aggiornamento, di uno o più fabbricati, senza la costituzione di aree di pertinenza degli stessi fabbricati. In questo caso, la particella originaria, interessata dall’introduzione di fabbricati, non deve appartenere alla partita speciale "Aree di enti urbani e promiscui".

Nella categoria "Tipo Mappale per variazione" rientrano tutti i tipi mappali che trattano almeno una particella con qualità Ente Urbano e/o Fabbricato Promiscuo e/o Fabbricato Urbano d’Accertare, senza la costituzione di aree di pertinenza degli eventuali fabbricati presenti (cfr. paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico).

Si evidenzia, inoltre, che le costruzioni che soddisfano i requisiti di scarsa rilevanza cartografica (NOTA 1)sono automaticamente riconosciute dalla procedura informatica, indipendentemente dal tipo di linea utilizzato per la loro rappresentazione (continua, tratteggiata o puntinata).

 

3 Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari

3.1 Generalità

Ferme restando le indicazioni fornite al paragrafo 3.1 della circolare n. 30/E del 29 dicembre del 2014, si forniscono nel seguito le nuove modalità operative per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari di particolari casistiche di variazione catastale.

 

3.2 Soppressione di particella con qualità "Ente Urbano"

Con la nuova procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08" la soppressione di una particella avente qualità "Ente Urbano - cod. 282" è consentita nei soli due seguenti casi:

- la particella soppressa confluisce per intero in un lotto avente qualità "Ente Urbano - cod. 282" e con identificativo catastale definitivo (non letterale), presente sull’Estratto di mappa;

- la variazione catastale consiste nella demolizione totale di tutti i fabbricati presenti nella particella da sopprimere.

 

3.3 Tipo Mappale con Conferma di Mappa

Nel caso di atto di aggiornamento che contempla la conferma di mappa, non è più consentita la trattazione di particelle aventi i seguenti codici di qualità:

- FABBRICATO URBANO O ENTE URBANO cod. 282

- STRADE PUBBLICHE cod. 302

- ACQUE ESENTI DA ESTIMO cod. 300

 

Nella nuova procedura è stata implementata un’opportuna funzionalità di controllo che impedisce la dematerializzazione dell’atto di aggiornamento.

 

3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati

Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato, la nuova procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08" consente anche le seguenti operazioni catastali:

- variazione di un fabbricato interrato già censito nel CT;

- inserimento di un fabbricato interrato, sottostante particelle aventi qualità "ACQUE" e "STRADE".

In tali casi, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato con le modalità operative descritte nel paragrafo 10.2 dell’allegato tecnico.

 

4 Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento

4.1 Tipi Mappali relativi ad ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa

Come è noto (cfr. circolare n. 2 del 10 marzo 2011), le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già presenti in mappa, anche se insistenti su una o più particelle adiacenti, possono essere dichiarate secondo le modalità semplificate, qualora ne ricorrono le condizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

Per consentire alla procedura il riconoscimento automatico della fattispecie, è necessario che i fabbricati da ampliare, insistenti sulle particelle contigue, siano presenti nell’Estratto di mappa, e nell’Estratto di mappa aggiornato conseguente alla elaborazione della proposta di aggiornamento.

I dati censuari degli stessi fabbricati, funzionali alla sola determinazione della superficie preesistente da ampliare, non devono essere riportati nel modello per il trattamento dei dati censuari.

Le modalità operative che devono essere osservate per la predisposizione degli atti di aggiornamento rientranti in tale fattispecie sono descritte nel paragrafo 10.3 dell’allegato tecnico.

 

4.2 Tipi Mappali relativi a demolizione totale di fabbricati e successiva ricostruzione

Nel caso in cui un fabbricato, già censito al Catasto Edilizio Urbano, viene totalmente demolito e nella particella interessata viene edificato un nuovo fabbricato, occorre la presentazione di specifici atti di aggiornamento, da trattare con la categoria "Tipo Mappale per Variazione", costituiti da tipi mappali per demolizione e ricostruzione, sottoscritti da tutti gli intestatari delle unità immobiliari urbane presenti nell’immobile demolito.

Qualora la demolizione e la ricostruzione del fabbricato siano realizzate senza soluzione di continuità tra le due fasi dei lavori, potrà essere predisposto un unico tipo mappale. In presenza, invece, di un’interruzione tra le due distinte fasi dei lavori le presentazioni dei tipi mappali per demolizione e successivamente quella per ricostruzione dovranno essere effettuate disgiuntamente.

 

4.3 Rappresentazione in mappa delle piscine

Si forniscono alcune indicazioni utili alla rappresentazione in mappa delle piscine, al fine di conseguire l’uniformità procedurale a livello nazionale.

L’Istruzione "Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali.

Nuova istruzione di servizio - 1970" e in particolare il paragrafo 11, dedicato alle rappresentazioni di particolarità topografiche relative a superfici occupate da acque e canali, prevede la rappresentazione delle piscine con linea continua e in colore blue.

Per problemi connessi alla gestione informatizzata della cartografia, che al momento non consentono di colorare i poligoni rappresentanti le piscine, come previsto dalla citata normativa, si stabilisce che la rappresentazione delle piscine dovrà essere eseguita con una linea tratteggiata e senza alcuna campitura.

 

4.4 Atti di aggiornamento riguardanti costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili

Come è noto, le costruzioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, possono essere censite in catasto mediante le modalità semplificate di denuncia, indipendentemente dai limiti stabiliti da quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo.

Pertanto, al fine di consentire alla procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08" la corretta trattazione degli atti di aggiornamento riguardanti le costruzioni di specie, è stata introdotta una nuova dichiarazione che il professionista deve rendere durante la predisposizione dello stesso atto, così come descritto nel paragrafo 10.4 dell’allegato tecnico.

Si rammenta che in tali casi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale prima citato, alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

 

5 Nuove funzionalità

Si elencano di seguito le nuove funzionalità disponibili con la procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08" che facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti:

- download diretto, via web, degli archivi della Tabella Attuale dei Punti Fiduciali (TAF) e delle Mutue Distanze misurate tra Punti Fiduciali (DIS);

- export nel formato di interscambio "Autodesk DXF" dei risultati dell’elaborazione di un libretto delle misure;

- procedura per l’import, nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi (Leica,Trimble, Topcon);

- procedura in ambiente grafico interattivo che consente di riscontrare la corretta corrispondenza tra l’identificativo letterale assegnato alle particelle derivate nel modello per il trattamento dei dati censuari e la relativa superficie con gli identificativi assegnati nella proposta di aggiornamento, con la possibilità di modificare, se necessario, l’identificativo letterale provvisorio nel modello censuario;

- procedura che consente, durante la fase di elaborazione del libretto delle misure, di visualizzare graficamente:

- l’Estratto di mappa nel formato raster sovrapposto allo schema del rilievo sul terreno;

- lo schema del rilievo sul terreno sovrapposto all’Estratto di mappa nel formato alfa-numerico;

- i valori delle grandezze misurate indirettamente.

Le nuove funzionalità sono meglio descritte nel paragrafo 10.5 dell’allegato tecnico.

 

6 Controlli a seguito di approvazione automatica mediante ortoimmagini digitali

Come è noto nel sistema informatico, sia in ambiente WEGIS che nel SIT, sono presenti, già da qualche anno le orto-immagini digitali caratterizzate da un GSD (Ground Sample Distance = dimensione del pixel a terra) pari a 50 cm.

A partire dal corrente anno sono rese disponibili nel sistema informatico, sia in ambiente WEGIS che nel SIT, integrate con la cartografia catastale, le orto-immagini di nuova generazione caratterizzate da un GSD pari a 20 cm, quindi con una risoluzione sei volte maggiore e saranno aggiornate con frequenza triennale.

Si evidenzia che tali speciali dati di conoscenza del territorio, ancorché di fonte esterna al dominio dell’Agenzia, devono essere valorizzati in tutti i processi di lavorazione, in particolare per l’esecuzione dei controlli degli atti di aggiornamento catastali.

In relazione a quanto sopra, si dispone che a seguito dell’approvazione e registrazione automatica degli atti di aggiornamento cartografici, i controlli, già previsti al paragrafo 8 della circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, devono riguardare anche il confronto tra la rappresentazione cartografica dello stato dei luoghi riprodotta nella proposta di aggiornamento e lo stato dei luoghi foto-interpretabile dalle orto-immagini sopra citate.

Qualora dal confronto emergano oggettive difformità, l’atto di aggiornamento deve essere sottoposto a collaudo sul terreno.

Ove per esigenze organizzative non è possibile l’esecuzione del collaudo sul terreno, nell’anno in corso, per i tipi mappali, tale verifica sarà eseguita in occasione dei relativi controlli d’ufficio sulle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane (DOCFA).

 

7 Modalità operative - precisazioni

Al fine di migliorare le attività di riscontro dei dati contabili, è necessario che l’Ufficio rilasci l’Estratto di mappa digitale "in sostituzione", nei casi previsti dalla normativa vigente, esclusivamente con la stessa modalità con cui è stato rilasciato l’Estratto di mappa "originale". Se questo è stato rilasciato in via telematica, anche il sostitutivo deve essere richiesto e rilasciato in via telematica.

Per il rilascio dell’Estratto di mappa digitale o per l’approvazione di atti d’aggiornamento in via telematica, in esenzione dei tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo, non è obbligatorio allegare alcuna documentazione. La dichiarazione effettuata dal tecnico professionista in fase di richiesta del servizio, con la contestuale indicazione della norma che consente l’esenzione, ha valore di autodichiarazione e come tale è sufficiente agli Uffici per erogare il servizio.

Solo successivamente, su tali dichiarazioni, potranno essere effettuati i controlli, anche a campione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

8 Decorrenza

A decorrere dal 19 dicembre 2016, gli atti di aggiornamento cartografici sono predisposti con la procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08".

L’attuale procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 APAG 2.03", sarà comunque mantenuta in esercizio fino alla data del 28 aprile 2017.

Oltre tale termine non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08", o di successive versioni, che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.

 

9 Disposizioni finali

Le Direzioni Provinciali e gli Uffici Provinciali-Territorio di Milano, Napoli, Roma e Torino, nello spirito della fattiva collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali interessati, avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente circolare, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo e informativo.

Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare i tecnici professionisti ad adottare la nuova versione della procedura informatica, che consente la semplificazione delle modalità operative interne ed esterne all’Agenzia.

 

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Nota:

1) Articolo 6, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

 

Allegato

(testo dell’allegato)