Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 03 gennaio 2017

Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Legge di stabilità 2014»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

e) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

f) «Confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;

g) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni;

h) «Regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

i) «Ammontare delle garanzie in essere»: l'importo delle garanzie in essere concesse dal confidi;

j) «Spese amministrative»: per i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato nella voce contabile 110 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) alle «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate dalla Banca d'Italia. Per i confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato nella voce contabile 40 del Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui all'Appendice A alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante le «Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale»;

k) «Margine di intermediazione»: per i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il valore della voce contabile «margine di intermediazione» di cui all'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) alle «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate dalla Banca d'Italia. Per i confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, la somma algebrica degli importi riportati nelle seguenti voci contabili previste dallo schema di Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui all'Appendice A alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante le «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»:

+ «interessi attivi e proventi assimilati» (voce 10 dei ricavi)

- «interessi passivi e oneri assimilati» (voce 10 dei costi)

+ «commissioni attive» (voce 30 dei ricavi)

- «commissioni passive» (voce 20 dei costi)

+ «dividendi e altri proventi» (voce 20 dei ricavi)

+ «profitti da operazioni finanziarie» (voce 40 dei ricavi)

- «perdite da operazioni finanziarie» (voce 30 dei costi);

l) «Cost/income ratio»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione.

 

Art. 2

Modalità di intervento

 

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero finanzia la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

2. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi di cui al comma 1 devono:

a) essere concesse, direttamente, ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4;

b) riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;

c) essere rilasciate in misura non superiore all'80 per cento dell'importo della sottostante operazione finanziaria;

d) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 5;

e) poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

3. Il fondo rischi di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente per la concessione di garanzie alle PMI, alle condizioni e limiti di cui al comma 2.

4. Per la gestione dei predetti fondi rischi i soggetti richiedenti di cui all'art. 3 assicurano un valore del «moltiplicatore» delle risorse conferite dal Ministero, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4.

5. Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi di cui al presente articolo non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.

6. L'attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione di cui all'art. 10.

7. I confidi restituiscono al Ministero, con modalità che saranno comunicate, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero:

a) le risorse del fondo rischi disponibili alla data in cui è registrato il completo esaurimento del fondo rischi, ovvero alla data di chiusura del termine di cui al comma 6;

b) le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla precedente lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi.

8. Le risorse disponibili di cui al comma 7 sono restituite dai confidi al Ministero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse disponibili e sono riversate al Fondo.

 

Art. 3

Soggetti richiedenti

 

1. La contribuzione da parte del Ministero al fondo rischi può essere richiesta da:

a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

c) confidi che, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

2. Relativamente ai confidi di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, il progetto di fusione, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione.

3. Nell'ambito delle «reti di confidi» di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) accentramento, presso la «rete», da parte dei confidi aderenti di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;

b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti;

c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.

4. Ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 4

Soggetti beneficiari finali

 

1. Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2 sono concesse in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica.

2. I soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alle garanzie di cui al comma 1, non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

 

Art. 5

Agevolazione

 

1. L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto è rappresentata dalla differenza tra:

a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2, determinato applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 e

b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente.

2. Il premio di garanzia, di cui alla lettera b) del comma 1, sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.

3. Per la determinazione dell'intensità dell'aiuto di cui al comma 1 è applicato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.

 

Art. 6

Risorse finanziarie

 

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è utilizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge di stabilità, una quota delle disponibilità del Fondo, nel limite dell'importo di euro 225.000.000.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, le risorse di cui al comma 1 che dovessero residuare a seguito della conclusione della procedura di concessione dei contributi di cui all'art. 10 sono utilizzate per gli ordinari interventi di garanzia del Fondo.

 

Art. 7

Presentazione delle richieste

 

1. Per accedere al contributo al fondo rischi di cui all'art. 2, i confidi presentano apposita richiesta, redatta utilizzando il modulo definito con il provvedimento di cui al comma 3.

2. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati dall'operazione di fusione, ovvero aderenti al contratto di rete. Per i confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), al modulo di richiesta deve essere allegata copia del contratto di rete e del programma di rete di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).

3. Le richieste sono inviate al Ministero con le modalità e nei termini indicati con successivo provvedimento del Ministero, da pubblicare sul sito internet del Ministero.

 

Art. 8

Esame delle richieste

 

1. Le richieste di contribuzione al fondo rischi, di cui all'art. 7, presentate dai confidi sono esaminate dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricezione.

2. Il Ministero valuta la conformità e la completezza della richiesta rispetto al modulo di cui al precedente art. 7, comma 1.

Relativamente alle richieste presentate dai confidi di cui alla lettera c) dell'art. 3, il Ministero valuta altresì la effettiva sussistenza di servizi e funzioni, di carattere strategico per la crescita dei confidi aderenti, accentrati presso la «rete di confidi».

3. Per le richieste che risultassero incomplete, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti istanti i dati e le informazioni mancanti, che devono essere inviati, a pena di decadenza della domanda di contribuzione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministero, con le medesime forme di cui all'art. 7, comma 3.

4. I contributi al fondo rischi sono concessi dal Ministero esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 6. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale di cui all'art. 7, comma 3, comporterà la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

 

Art. 9

Determinazione del contributo al fondo rischi

 

1. L'importo del contributo al fondo rischi concedibile a ciascun soggetto richiedente è pari al minore importo, come rettificato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra:

a) l'1,5%, ovvero l'1,8% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ammontare delle garanzie in essere, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta, concesse dal soggetto richiedente;

b) il 40%, ovvero il 50% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del capitale sociale del soggetto richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

2. I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati in funzione del grado di efficienza gestionale del soggetto richiedente, misurato dal cost/income ratio, rilevato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

3. Il valore base del cost/income ratio di cui al comma 2, corrispondente a un grado sufficiente di efficienza della gestione operativa del soggetto richiedente, è fissato in misura pari al 90%. I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati, in misura lineare, in funzione dello scostamento del cost/income ratio registrato dal soggetto richiedente rispetto al valore base, secondo la seguente formula:

 

[P1i; P2i] = [P1; P2] x 0,90/CIRi

 

con

 

0,5% < P1i < 2%

 

e

 

20% < P2i < 70%

 

dove,

 

P1 e P2 = parametri di cui alle lettere a (P1) e b (P2) del comma 1, riferiti, rispettivamente, all'ammontare delle garanzie in essere e al capitale sociale del soggetto richiedente, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

CIRi = cost/income ratio registrato, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, dal soggetto richiedente;

0,90 = valore base del cost/income ratio;

P1i e P2i = parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rettificati, per l'i-esimo soggetto richiedente, in funzione dello scostamento del cost/income ratio da esso registrato rispetto al valore base;

0,5% e 2% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da P1i;

20% e 70% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da P2i.

 

4. Per le tipologie di confidi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, capitale sociale, spese amministrative e margine di intermediazione, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultanti nel «bilancio di fusione» approvato e depositato presso le competenti camere di commercio, ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.

 

Art. 10

Concessione ed erogazione del contributo

 

1. Il contributo al fondo rischi è concesso con decreto del Ministero. Nel decreto di concessione sono riportate la misura del contributo al fondo rischi concesso al soggetto richiedente, le finalità e le modalità di suo utilizzo in conformità a quanto previsto all'art. 2 e i conseguenti obblighi a carico dei confidi, ivi inclusi quelli informativi di cui all'art. 11.

2. L'erogazione del contributo è effettuata, su disposizione del Ministero, dal gestore del fondo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta. Gli interessi che maturano sulle somme giacenti sul conto corrente vanno ad incremento del fondo rischi e sono riportati nella situazione contabile di cui all'art. 11, comma 1, lettera d).

3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera b) dell'art. 3, l'erogazione del contributo è condizionata all'avvenuta iscrizione del confidi risultante dalla fusione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB. Qualora la predetta iscrizione non avvenga entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 l'efficacia del medesimo decreto cessa. Le somme così disimpegnate sono assegnate dal Ministero, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il disimpegno, in aggiunta alla misura del contributo già concessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, ai confidi di cui alla lettera b) dell'art. 3 per i quali l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB si sia perfezionata entro il predetto termine di 9 mesi.

 

Art. 11

Monitoraggio e controllo

 

1. I confidi che hanno richiesto e ottenuto il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all'art. 2, comma 6, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo, una dettagliata relazione, prodotta anche in formato elettronico secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero, dalla quale risulti:

a) il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4 a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;

b) il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari finali a cui le perdite afferiscono;

c) l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al soggetto beneficiario finale, determinato applicando il «metodo nazionale» di calcolo di cui all'art. 5;

d) la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre;

e) l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui all'art. 13;

f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.

2. La relazione di cui al comma 1 relativa all'ultimo anno di durata del fondo rischi, di cui all'art. 2, comma 6, ovvero all'anno in cui è registrato il completo esaurimento del fondo rischi, è trasmessa dal confidi al Ministero entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per gli anni successivi e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, i confidi trasmettono al Ministero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sulle attività svolte nell'anno, con evidenza della situazione contabile del fondo rischi al 31 dicembre.

3. Il Ministero può, in qualsiasi momento, richiedere ai confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi del presente decreto.

 

Art. 12

Operazioni straordinarie

 

1. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi finanziato dal Ministero ai sensi del presente decreto sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.

2. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero è revocato, con le modalità di cui all'art. 13.

3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero è revocato nei confronti del predetto confidi con le modalità di cui all'art. 13. Qualora, per effetto della revoca del contributo a uno o più confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la revoca del contributo al fondo rischi è disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera d).

4. I confidi che hanno ottenuto il contributo al fondo rischi comunicano al Ministero le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

 

Art. 13

Revoca del contributo

 

1. Il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) relativamente ai confidi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 3, venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB;

d) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 3, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;

e) scissione del confidi;

f) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 3, il confidi receda dal contratto di rete;

g) mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente decreto e dal decreto di concessione del contributo di cui all'art. 10.

2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo restituiscono al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:

a) un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi;

b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a). La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti percento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera f) del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato al Ministero l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all'art. 12 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del contributo, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

3. Le somme recuperate dal Ministero a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate al Fondo.

 

Art. 14

Norme finali

 

1. L'aiuto ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4, alla scadenza del periodo di validità del regolamento de minimis, è concesso in conformità alle disposizioni contenute nella nuova normativa comunitaria in materia di aiuti a titolo di de minimis.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, il Ministero può fornire chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle richieste, la concessione e l'erogazione del contributo e il monitoraggio e il controllo in ordine alla corretta gestione delle risorse attribuite ai fondi rischi di cui all'art. 2, il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura, di cui all'art. 6, nel limite dell'1% (uno percento) delle stesse.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2017, n. 40.