Legislazione - MINISTERO AMBIENTE - Decreto ministeriale 14 ottobre 2016

Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici

 

Art. 1

 

1. In attuazione dell'art. 93, comma 1-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotto dall'art. 64 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono adottate le tariffe, di cui all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante, riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, art. 4, comma 13.

3. Ai fini del versamento delle suddette tariffe, l'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, provvede ad inviare la comunicazione sull'esito della richiesta di parere contestualmente al SUAP ed al soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.

4. I dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono messi a disposizione dell'operatore, secondo modalità da concordare tra l'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed il soggetto che ha presentato l'istanza.

5. L'allegato al presente decreto è soggetto ad aggiornamento con periodicità di regola biennale, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dell'efficientamento organizzativo, nonché dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.

6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Allegato

TARIFFARIO NAZIONALE

 

1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni:

1.1 Qualora il parere ambientale è reso nei termini previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a:

- progetto singolo operatore: € 370;

- progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300.

1.2 Qualora il parere ambientale è reso oltre il termine indicato al punto 1.1 il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non è tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

 

2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo di cui all'art. 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2.1. Qualora il parere ambientale è reso nei termini previsti dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, ai sensi dell'art. 87-bis del sopraccitato decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a:

- progetto singolo operatore: € 315;

- progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270.

2.2 Qualora il parere ambientale è reso oltre il termine indicato al punto 2.1 il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive ai sensi dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non è tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

 

3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico

I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla metà dei valori limite vigenti.

Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.

Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra gli operatori partecipanti al progetto.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 novembre 2016, n. 258.