Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2016, n. 22346

Professionista - Medico - Obbligo contributivo - Accertamento - Competenza

Ragioni di fatto e di diritto

Il Tribunale di Roma, investito di una controversia, sorta a seguito di ricorso della Fondazione E.N.P.A.M. nei confronti di G.B., avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo del B., iscritto all’ordine professionale dei medici chirurghi o odontoiatri, declinava la propria competenza sostenendo che, a termini dell’art. 444 cod. proc. civ., competente a decidere fosse del Tribunale di Foggia, nell’ambito della cui circoscrizione risiedeva la parte convenuta.

Contro tale pronuncia ricorre per regolamento di competenza la Fondazione E.N.P.A.M. rilevando l’erroneità della stessa, vertendosi in ipotesi di controversie in materia di assistenza e previdenza per le quali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 444, co. 1, cod. proc. civ., la competenza è del tribunale in cui ha sede l’attore.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

2 - Ritiene il Collegio di condividere in toto le conclusioni del Procuratore Generale.

Con numerose sentenze conformi questa Corte ha affermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3, dello stessa norma, come modificato dall’art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (si vedano Cass. 22 giugno 2004, n. 11646; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20829; Cass. 9 novembre 2004, n. 21317; Cass. 12 giugno 2006, n. 13594; Cass. 17 aprile 2007, n. 9113; Cass. 7 novembre 2011, n. 23141; si veda anche Cass. 3 ottobre 2008, n. 24557 proprio relativa all’E.N.P.A.M.).

Alla stregua della giurisprudenza richiamata è da ritenere corretta la pronuncia del Tribunale di Roma che ha declinato la propria competenza il favore del Tribunale di Foggia, nell’ambito della cui circoscrizione risiede la parte convenuta.

4 - In conclusione il ricorso va rigettato.

5 - Nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

6 - La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.