Legislazione - MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 28 ottobre 2016

Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore all’amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni

 

Art. 1

Approvazione dei modelli di dichiarazione

 

1. Con il presente provvedimento sono approvati, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli di dichiarazione che il creditore rilascia all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo.

2. I modelli di cui al comma 1, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, sono così denominati:

- allegato A) mod. Pinto persona fisica;

- allegato B) mod. Pinto persona giuridica;

- allegato C) mod. Pinto antistatario;

- allegato D) mod. DSAN-eredi.

 

Art. 2

Documentazione

 

1. I modelli di dichiarazione di cui all'art. 1, sottoscritti dal dichiarante, devono essere trasmessi con le modalità di cui all'art. 38 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Ai predetti modelli deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;

c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati.

3. Quando l'amministrazione rileva la necessità di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter espletare una corretta procedura di pagamento provvede a farne espressa richiesta al creditore.

4. Nel caso di cui al comma 3, si applica l'art. 5-sexies, comma 4, legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

Art. 3

Modifiche alla modulistica

 

1. Le modifiche alla modulistica, che si rendono necessarie anche per effetto di norme sopravvenute, sono adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Art. 4

Pubblicazione

 

1. La modulistica adottata con il presente decreto è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e sostituisce integralmente quella attualmente pubblicata.

 

Art. 5

Efficacia

 

1. I creditori di provvedimenti notificati successivamente all'adozione del presente decreto trasmettono la dichiarazione e la documentazione avvalendosi esclusivamente della modulistica approvata ai sensi dell'art. 1.

 

Allegato

MODELLI

 

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 novembre 2016, n. 258.