Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2017, n. 6220

Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza di appello - Inversione posizioni processuali di appellante ed appellato - Nullità della decisione

 

Ritenuto che

 

La N.T.C. s.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa da Roma Capitale, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2003, per l'importo di € 767.795,45 oltre accessori. La CTP di Roma, con sentenza n.153/11/2010, dichiarava la tardività del ricorso, ritenendo che fosse stato depositato oltre il termine di 60 giorni;

La società contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR, la quale, con sentenza n. 171/37/12, rigettava «l'appello del Comune di Roma»;

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roma Capitale articolando tre motivi di impugnazione; la N.T.C. s.r.l. resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione.

 

Considerato che

 

1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo la società contribuente evidenziato che la sentenza della CTR è stata depositata il 10.7.2012 (nel controricorso erroneamente si indica la data del 10.7.2013, frutto di un mero errore materiale, come desumibile dalla copia della sentenza impugnata), sicché, il termine lungo per proporre l'impugnazione sarebbe già decorso alla data del 10.10.2013, in cui interveniva la notifica del ricorso per cassazione.

L'eccezione è infondata, atteso che il termine annuale, comprensivo della sospensione feriale, di cui all'articolo 327 cod.proc.civ., andava a scadere il 9.10.2013 data in cui è avvenuto il deposito del ricorso presso l'UNEP, essendo irrilevante che la consegna al destinatario sia successiva (10.10.2013).

2. Con il primo motivo di ricorso, Roma Capitale deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando come la sentenza della CTR abbia manifestamente confuso il ruolo di appellante ed appellato, conseguentemente adottando una decisione che non è riferibile alle questioni demandate al giudice di secondo grado.

Il motivo è fondato, posto che dalla lettura della motivazione risulta chiaro come la CTR ha nell'esposizione del fatto dato atto che la sentenza della CTP era favorevole a Roma Capitale, che l'appello veniva proposto dalla contribuente e che l'ente pubblico si era costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Nonostante tali chiare premesse, la motivazione non contiene alcun riferimento alle ragioni sulle quali si era basata la sentenza di primo grado per addivenire al rigetto del ricorso.

La sentenza della CTP aveva rilevato la tardività del ricorso (come desumibile dall'esposizione in fatto del ricorso in cassazione, circostanza non contestata dalla resistente), sicché l'esame nel merito delle ragioni sollevate in primo grado non poteva intervenire se non previo riconoscimento della tempestività dell'atto introduttivo, questione che, invece, nella sentenza della CTR non solo non viene in alcun modo esaminata, ma non risulta neppure indicata quale uno degli aspetti della controversia presi in esame; in definitiva, la sentenza della CTR ha completamente invertito le posizioni processuali di appellante ed appellato, adottando una decisione che non ha preso in esame le questioni devolute con il mezzo di impugnazione, peraltro adottato una motivazione che non consente neppure di desumere una decisione implicita della questione inerente la tarditivà del ricorso introduttivo.

3. Con il secondo motivo di ricorso, l'ente deduce il vizio di ultrapetizione derivante dal fatto che la CTR avrebbe esaminato l'effetto preclusivo conseguente a giudizi svolti su avvisi di accertamento non posti a base della cartella di pagamento impugnata.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del vizio di motivazione, peraltro, risulterebbe anche privo del requisito dell'autosufficienza, posto che per valutare se effettivamente la CTR si è pronunciata con riferimento ad avvisi di accertamento e sentenze non riferibili alla successiva cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, sarebbe stato necessario indicare il contenuto dei predetti atti.

4. Con il terzo motivo di ricorso, l'ente lamenta la violazione di legge - relativamente agli art. 307 e 310 cod.proc.civ. - ritenendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato che, in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di annullamento da parte della Cassazione, le sentenze di merito precedentemente emesse manterrebbero efficacia; anche tale motivo risulta assorbito dall'accoglimento del vizio di motivazione e, a parte la mancanza del requisito dell'autosufficienza per le ragioni esposte con riferimento al secondo motivo di impugnazione e comunque, sarebbe, in astratto, fondato in quanto la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate (Cass. Sez. 3, 7/02/2012 n. 1680).

Va, conseguentemente, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.