Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3713

Tributi - Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Rivendita e nuovo acquisto - Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale - Necessità del dato anagrafico e non meramente fattuale

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’Agenzia delle entrate deduce la "violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte I, allegato A al DPR n. 131 del 1986", per avere la C.T.R. - in fattispecie in cui alla rivendita in data 30/9/2009 dell’immobile acquistato con i benefici cd. "prima casa" era seguito in data 24/9/2010 l’acquisto di altro immobile parimenti sito in Milano, ove la contribuente non aveva formalmente trasferito la propria residenza - ritenuto sufficiente ad integrare la qualità di "abitazione principale" la produzione di documenti di spesa (utenze, spese condominiali) in luogo della certificazione anagrafica.

2. Il motivo, ammissibile in quanto non involgente (come assume la controricorrente) una questione di merito, è anche fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui il riferimento letterale dell'art. 1, nota 2 bis, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, al requisito della destinazione del nuovo immobile ad "abitazione principale" dell'acquirente, deve intendersi riferito, per ragioni di ordine logico e sistematico, al dato anagrafico - e non meramente fattuale - di residenza nel nuovo immobile, sito sempre in Milano (v. da ultimo Cass. nn. 13343/16, 8354/16, 18213/16, 2072/15, 2266/14; cfr. Cass. nn. 8377/01, 10027/01, 10151/02, 1173/08, 1530/12).

4. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, il quale va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.