Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 06 luglio 2016, n. 10137

Agenzie di somministrazione specialistiche di cui agli articoli 4, 5 a seguito dell’abrogazione dell’articolo 20 comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003 di cui al decreto legislativo n. 81/2015 - Chiarimenti

 

A seguito di alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nel testo dopo le modifiche di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è stato chiesto un parere al competente Ufficio legislativo riguardante il regime giuridico applicabile alle agenzie di lavoro in regime di somministrazione specialista già iscritte all’albo delle agenzie per il lavoro, a titolo provvisorio o a titolo definitivo, ai sensi degli articoli 4, 5 e dell’abrogato articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003.

Il quesito ha riguardato anche il corrispondente regime giuridico delle società che presentano nuova domanda di iscrizione ai sensi dei medesimi articoli 4, comma 1 lettera b) e 5 del citato decreto nel testo ancora vigente pur dopo l’intervenuta abrogazione del citato articolo 20 comma 3 che conteneva un elenco di settori di attività per i quali era ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

L’intervenuta abrogazione della citata disposizione appare conforme alla ratio dell’intervento legislativo operato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e che si manifesta già nella definizione della "somministrazione di lavoro" contenuta nell’articolo 30 ("il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti......")

Con l’abrogazione si rende ora possibile la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi settore di attività parallelamente a quanto avviene per i contratti di somministrazione a tempo determinato con l’abolizione dei limiti costituiti dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 20 comma 4.

Ciò premesso e considerato il regime autorizzatorio delle agenzie di somministrazione è sempre contenuto nel decreto legislativo n. 276/2003, in particolare negli articoli 4 e 5 del decreto.

In base a tali articoli, come afferma il parere dell’Ufficio legislativo del 30 maggio 2016 (prot. n. 29/0003443/P) " pur essendo stato eliminato il sistema delle causali nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 3, lettere da a) ad h) dell’art. 20 D. Lgs 276 cit., il differente regime autorizzatorio, tuttora vigente, sembra comunque giustificato dal diverso, e più ampio, campo di attività delle agenzie di cui all’art 4, comma 1, lettera a), le quali somministrano lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato (sezione I dell’albo delle agenzie per il lavoro), rispetto a quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma, abilitate alla sola somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" (sezione II dell’albo delle agenzie per il lavoro).

Di conseguenza possono essere confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei medesimi requisiti, anche finanziari (articolo 5 comma 3), presenti al momento del rilascio dell’autorizzazione provvisoria e non anche di quelli "più gravosi" previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista di cui alla lettera a) dell’articolo 4, comma 1, e art. 5 comma 2, del Dlgs n. 276/2003 le quali possono invece somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

In ogni caso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20 %, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.