Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 12 maggio 2016

Modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti

 

Art. 1

Finalità

 

1. Sono stabilite le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento dei benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

2. A tal fine la citata disposizione normativa ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo. Il relativo onere finanziario è comunicato annualmente dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.

 

Art. 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione al beneficio

 

1. Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, previa domanda all'INPS, ai lavoratori:

a) del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

b) non titolari di trattamento pensionistico.

2. Al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione, per i lavoratori di cui al comma 1, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze.

 

Art. 3

Domanda di accesso al beneficio

 

1. Le domande di accesso al beneficio ricevute dall'INPS ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono tempestivamente trasmesse all'INAIL per il rilascio della certificazione tecnica di cui all'art. 5.

 

Art. 4

Beneficio

 

1. Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art. 5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Con riferimento al medesimo periodo di lavoro, il beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, può essere riconosciuto una sola volta.

 

Art. 5

Certificazione tecnica

 

1. All'esito dell'esame delle domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, con indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare ai sensi dell'art. 4.

2. Nel caso in cui l'INAIL accerti la mancata sussistenza delle predette condizioni trasmette all'INPS la relativa certificazione negativa.

 

Art. 6

Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

 

1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 7 comunica all'interessato:

a) l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;

b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 7;

c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.

 

Art. 7

Monitoraggio

 

1. Ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS effettua un monitoraggio delle domande di accesso al beneficio attraverso l'analisi delle informazioni concernenti:

a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici;

b) l'onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell'INPS.

 

Art. 8

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

 

1. I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.

 

Art. 9

Oneri finanziari

 

1. Agli oneri di cui al presente decreto pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dei relativi oneri, anche in via prospettica, come disciplinato ai sensi dell'art. 7.

 

Art. 10

Disposizioni finali

 

1. L'INPS provvede, altresì, alla predisposizione di istruzione operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. L'INPS provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 luglio 2016, n. 158.