Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 133/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24", delle somme dovute a titolo d’imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331

 

L’articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 disciplina i depositi fiscali ai fini IVA.

In particolare, il comma 6 del citato articolo 50-bis, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che, nei casi ivi previsti, per l’estrazione dei beni dal deposito IVA l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa.

A tal fine, con la risoluzione n. 45/E del 7 aprile 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in argomento.

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni di cui all’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge n. 331/1993, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "9974" denominato "Estrazione beni deposito IVA - Recupero dell’IVA dovuta e relativi interessi - art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017";

- "9975" denominato "Estrazione beni deposito IVA - Sanzione per omesso versamento IVA - art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", con l’indicazione nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nel formato AAAA), dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.