Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 luglio 2019, n. 274

Interpello art.11, comma 1, lettera a), Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione gratuita di beni a fini di solidarietà sociale - Articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (cd. "Legge anti spreco")

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il legale rappresentante della fondazione ALFA fa presente che la società BETA, esercente l’attività il commercio all’ingrosso di calzature e accessori, intenderebbe cedere gratuitamente al ramo ONLUS della stessa fondazione scarpe ritenute non più commercializzabili o comunque non più vendibili (in quanto fuori moda, oppure con piccoli difetti ecc.) ed utilizzati da quest’ultima a meri fini solidaristici (cioè dati gratuitamente a persone svantaggiate e bisognose).

In riferimento a tale operazione, l’istante chiede se le scarpe non più commercializzabili, che saranno oggetto della suddetta cessione, possano essere considerate "altri prodotti (...) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari" e rientrare di conseguenza nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166 anche in assenza del decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo 16.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che - anche in assenza del decreto con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze può individuare altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e) dell’articolo 16 della medesima legge n. 266 - alla cessione gratuita di scarpe da effettuare in suo favore possa applicarsi il trattamento fiscale delle cessioni gratuite di beni, a fini di solidarietà sociale, previsto dal medesimo articolo 16.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

 

L’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. "legge anti spreco"), e successive modificazioni, reca le seguenti disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di determinati beni a fini di solidarietà sociale, stabilendo, in particolare:

- la non operatività della presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del DPR n. 441 del 1997 (comma 1);

- l’operatività del beneficio secondo cui i beni oggetto delle predette cessioni gratuite non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del TUIR (comma 2);

- gli adempimenti necessari ai fini dell’applicazione dei predetti benefici fiscali (comma 3).

Le richiamate previsioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3 della legge n. 166 del 2016 possono trovare applicazione, alle condizioni normativamente stabilite, in relazione alle cessioni gratuite agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge (enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore) dei seguenti beni indicati alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 16:

a) eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

b) medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g-bis, donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della presente legge;

c) articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie;

d) prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

e) altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari."

Il comma 7 dell’articolo 16 della legge n. 166 del 2016 (come sostituito dall’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018) stabilisce che "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo" (nella versione antecedente alla sostituzione il comma 7 dell’articolo 16 stabiliva che "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo").

Al momento, il decreto ministeriale (facoltativo) richiamato dal comma 1, lettera e) e dal comma 7 dell’articolo 16 della legge n. 166 non risulta emanato.

Pertanto, stante il tenore letterale della disposizione che attribuisce la facoltà al predetto Ministero di individuare, con apposito decreto, "altri prodotti" a cui applicare le disposizioni agevolative in esame, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", si ritiene che le previsioni fiscali di cui ai commi 1, 2, e 3 del medesimo articolo 16 non possono applicarsi alle cessioni gratuite dei beni diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 16 della legge n. 166, in assenza del predetto decreto ministeriale.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che per la cessione gratuita di scarpe il donante potrebbe fruire dell’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo il quale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, oltre alle liberalità in denaro anche quelle "in natura" effettuate attualmente, in via transitoria e fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, a favore tra l’altro delle ONLUS, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati in conformità alle loro finalità istituzionali.

Si evidenzia, peraltro, che l’apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale saranno, tra l’altro, stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità, dovrebbe essere emanato in tempi brevi.