Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 18 giugno 2019, n. 60/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello 24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

L’articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019, sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento.

In particolare, l’articolo 3 del citato decreto prevede che:

- l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare le erogazioni relative ai suddetti progetti;

- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle erogazioni effettuate dalle fondazioni;

- al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

- "6902" denominato "WELFARE DI COMUNITA’ - Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.