Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 giugno 2019, n. 190

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - procedura concorsuale infruttuosa - recupero dell’Iva versata ai sensi dell’articolo 1, comma 62 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il signor [ALFA], di seguito istante, ha esposto quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Nel periodo d’imposta 2015 l’istante ha optato per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tale regime, che consente di posticipare l’esigibilità dell’IVA ed il suo versamento al momento dell’incasso del corrispettivo, gli ha permesso di rinviare fino al termine del 2018 il versamento dell’IVA relativa ai corrispettivi che un committente, ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla "Legge Marzano", non ha ancora pagato.

Tanto premesso, avendo intenzione di applicare, a partire dal 2019, il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, chiede di chiarire come vada gestita l’IVA finora rimasta sospesa e come eventualmente recuperala laddove le fatture restassero insolute.

 

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

 

In sintesi, l’istante ritiene che per applicare il regime forfetario dal 2019 sia necessario far confluire nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018 l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi che il committente in amministrazione straordinaria non ha ancora pagato.

In tal senso ha proceduto in sede di presentazione della dichiarazione IVA 2019, come specificato nella documentazione integrativa presentata su richiesta della scrivente.

Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, nell’ipotesi di mancato incasso dei corrispettivi già fatturati, dovrebbe a suo avviso emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conseguentemente presentare la dichiarazione annuale IVA al fine di recuperare l’imposta a suo tempo versata, in deroga alla disciplina prevista per il citato regime forfetario che non contempla detto obbligo.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Il regime opzionale di cui all’articolo 32-bis del d.lgs. n. 83 del 2012 consente di rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, in deroga all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ma tale "...limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedura concorsuale".

Con riguardo, invece, al regime forfetario, l’articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo di regolamentare il passaggio da un regime di ordinaria applicazione dell’IVA ad un regime in cui la rivalsa non è esercitata,prevede che "Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.".

Correttamente, dunque, l’istante ha fatto concorrere l’IVA sospesa negli anni precedenti nell’ultima liquidazione relativa all’anno solare 2018. Ora, laddove all’esito alla procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente restino insoluti, l’istante non è legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, del dPR n. 633 del 1972 per recuperare l’IVA versata e non incassata in quanto il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto. In alternativa, al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l’IVA effettivamente incassata (cfr. Corte di Giustizia 26 gennaio 2012, causa C-588/10 punto 27), l’istante può presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter del dPR n. 633 del 1972, secondo cui "Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.".

Al riguardo si evidenzia che il presupposto per la restituzione è costituito dalla definitività del piano di riparto finale, a seguito della scadenza del termine per l’opposizione dei creditori, da cui risulta l’infruttuosità della procedura.