Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 maggio 2019, n. 12685

Tributi - Imposta di registro - Istanza di rimborso - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza) - Imposta proporzionale

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1481/4/2017, depositata il 10.5.2017 non notificata, la CTR dell'Emilia Romagna respingeva l'appello di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Bologna che aveva rigettato il ricorso della contribuente su diniego di istanza di rimborso dell'imposta di registro della sentenza n. 1696/2008 emessa dal Tribunale di Bologna con la quale erano stati revocati, ex art. 67 comma 2 legge fallimentare pagamenti operati a vantaggio dell'istituto di credito dalla società F.F. s.p.a. in amministrazione straordinaria, sul presupposto che la registrazione fosse soggetta ad imposta nella misura del 3%.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il gravame a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1) Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR preso posizione sulla applicazione dell'art. 8 lettera e) tariffa parte I del dpr n. 131/1986.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 70 legge fall, dell'art. 8 tariffa parte I del dpr n. 131/1986.

3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono infondate.

Invero questo collegio intende dare continuità al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore) (Cass. 24954/2013; Cass. 17584/2012; Cass. 4537/2009; Cass. 16814/2017).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.