Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 aprile 2019, n. 118

Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario

 

Quesito

 

L’istante rappresenta di svolgere l’attività di "Servizi offerti da dottori commercialisti" dall’anno 2016 e di applicare il regime c.d. forfettario di cui ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A fine 2017, l’istante ha aperto insieme a un collega una società tra professionisti "servizi offerti da dottori commercialisti", codice ATECO 692011, nella forma di società a responsabilità limitata.

Entrambi i professionisti sono titolari del 50% delle quote della società e per medesima percentuale partecipano agli utili/perdite; i due professionisti sono altresì amministratori e per detto incarico percepiscono un compenso.

L’istante precisa che con la propria partita IVA fattura gli incarichi di revisione legale, gli incarichi di sindaco di società e, generalmente, altri lavori occasionali e non; detti incarichi (e, quindi, il fatturato) costituiscono ben oltre il 50% del proprio fatturato annuo rendendo residuale, di conseguenza, il compenso percepito come amministratore della società tra professionisti di cui è socio.

La società tra professionisti svolge attività di consulenza, tenuta della contabilità e paghe a un novero di clienti completamente diverso rispetto a quello ricoperto dall’istante con la personale partita IVA. Pertanto, l’istante evidenzia come le due attività sono assolutamente autonome.

L’istante rappresenta altresì che l’intermediario abilitato Entratel per conto della società è il suo socio.

Alla luce della situazione sopra rappresentata, l’istante chiede chiarimenti in merito all’interpretazione della causa ostativa al regime forfettario di cui alla lettera d) comma 57, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (d’ora in poi, legge di bilancio 2019).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Il contribuente ritiene di poter permanere nell’ambito del regime forfettario in quanto non ritiene integrati i requisiti del controllo e della riconducibilità di cui alla novellata lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 del 2014, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile [cfr. sub 1)]. In proposito, si precisa che, come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (fermi restano gli ulteriori requisiti).

Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.

Tuttavia, qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.