Legislazione - UE - Regolamento 14 marzo 2019, n. 2019/412

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 12 e 23 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 11

 

Articolo 1

 

a) il principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

b) lo IAS 23 Oneri finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

d) l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1°gennaio 2019 o successivamente.

 

Articolo 3

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Allegato

CICLO ANNUALE DI MIGLIORAMENTI AGLI IFRS2015-2017

 

Modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali

 

Sono aggiunti i paragrafi 42A e 64O.

 

Ulteriori indicazioni per l'applicazione del metodo dell'acquisizione a particolari tipologie di aggregazioni aziendali

 

Aggregazione aziendale realizzata in più fasi

 

...

42A Quando una parte di un accordo a controllo congiunto (come definito nell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto) acquisisce il controllo di un'attività aziendale che è una attività a controllo congiunto (come definita nell'IFRS 11) e, immediatamente prima della data di acquisizione, aveva diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'attività a controllo congiunto, l'operazione è un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi. L'acquirente deve pertanto applicare le disposizioni relative a un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, in particolare ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto nel modo descritto al paragrafo 42. A tal fine l'acquirente ricalcola tutta l'interessenza che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Data di entrata in vigore

 

...

64O Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 42A. L'entità deve applicare tali modifiche ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1°gennaio 2019 o data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

 

 

Modifiche all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

 

Sono aggiunti i paragrafi B33CA e C1AB.

 

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

 

...

B33CA Una parte che partecipa a un'attività a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto può ottenere il controllo congiunto dell'attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale quale definita nell'IFRS 3. In tal caso non sono ricalcolate le interessenze che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto.

...

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

...

C1AB Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo B33CA. L'entità deve applicare tali modifiche ad operazioni in cui ottiene il controllo congiunto all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1°gennaio 2019 o data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

 

 

Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito

 

Sono aggiunti i paragrafi 57A e 98I, è modificato il titolo dell'esempio che segue il paragrafo 52B ed è eliminato il paragrafo 52B.

 

VALUTAZIONE

 

...

52B [Eliminato]

Esempio illustrativo dei paragrafi 52A e 57A

...

...

 

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

 

...

57A L'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, come definiti nell'IFRS 9, ai fini delle imposte sul reddito nel momento in cui rileva la passività relativa al dividendo da pagare. Gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, sono più direttamente correlati a transazioni o eventi passati che hanno generato utili distribuibili che alla distribuzione ai soci. Pertanto, l'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito nell'utile (perdita) d'esercizio, nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto, a seconda di dove l'entità ha originariamente rilevato tali transazioni o eventi passati.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

...

98I Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 57A e ha eliminato il paragrafo 52B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. Quando l'entità applica per la prima volta dette modifiche, essa le applica agli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito rilevati all'inizio del primo esercizio comparativo o successivamente ad esso.

 

 

Modifiche allo IAS 23 Oneri finanziari

 

Il paragrafo 14 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 28A e 29D.

 

RILEVAZIONE

 

...

 

Oneri finanziari capitalizzabili

 

...

14. Nella misura in cui un'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari applicabili a tutti i finanziamenti dell'entità in essere durante l'esercizio. Tuttavia, l'entità deve escludere da tale calcolo gli oneri finanziari applicabili ai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione fino a quando sostanzialmente tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene per l'utilizzo previsto o la vendita sono completate. L'ammontare degli oneri finanziari che un'entità capitalizza durante un esercizio non deve eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio.

...

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

...

28A Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14. L'entità deve applicare tali modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel quale l'entità applica tali modifiche per la prima volta.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

...

29D Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14 e aggiunto il paragrafo 28A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1°gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 15 marzo 2019, n. L 73.