Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 marzo 2019, n. 7241

Tributi - Credito d’imposta esposto in dichiarazione - Termine di prescrizione decennale - Controversia riguardante l’ammontare del credito - Interruzione dei termini di prescrizione - Sospensione - Decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza

 

Fatti di causa

 

Con sentenza n. 92/9/2012, depositata il 19 settembre 2012, non notificata, la CTR della Liguria respinse l'appello presentato dalla Banca C. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. - in qualità di incorporante la società M. Ligure S.p.A., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Genova, che, nel pronunciare sul ricorso avverso diniego d'istanza di rimborso proposta dalla Banca, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al rimborso IRPEG, respingendo il ricorso in ordine al rimborso ILOR per l'importo di euro 189.281,97.

La vicenda traeva origine dalla dichiarazione dei redditi conseguiti da M. Ligure S.p.A. nel 1987, presentata il 18 maggio 1988, ove erano evidenziate eccedenze d'imposta IRPEG ed ILOR.

A seguito di avviso di accertamento successivamente notificato alla società, conseguito a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, gli originari crediti chiesti a rimborso erano ridotti, per quanto riguarda l'IRPEG, da euro 362.527,95 (pari a lire 701.952.000) ad euro 279.793,11 (pari a lire 541.755.000) e, relativamente all'ILOR, dall'importo di euro 210.181,95 (pari a lire 406.960.000) ad euro 172.959,35 (pari a lire 334.896.000).

Impugnato dall'Istituto di credito l'avviso di accertamento, la causa era definita con sentenza della CTP di Genova n. 312/14/2001, passata in giudicato, che determinava i rispettivi crediti d'imposta in euro 316.065,94 per IRPEF e in euro 189.281,97 per ILOR.

Per effetto di detta pronuncia, passata in giudicato, la Banca chiedeva, con istanza del primo settembre 2008, il rimborso delle somme come da detta sentenza determinate, su cui l'Amministrazione finanziaria emetteva diniego espresso di rimborso con provvedimento del 29 ottobre 2008, notificato il 5 novembre 2008, opponendo la decadenza della Banca a conseguire il rimborso.

Avendo fatto seguito a detto provvedimento, impugnato dall'istituto di credito dinanzi alla CTP di Genova, successiva comunicazione dell'Ufficio, che riconosceva la debenza del rimborso IRPEG, in relazione al disposto dell'art. 2, comma 58 della I. n. 350/2003 secondo cui, per quanto qui rileva, l'Agenzia delle Entrate avrebbe provveduto all'erogazione delle eccedenze dell'IRPEG dovute in base a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti, la CTP di Genova, con sentenza n. 102/20/2010 aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rimborso IRPEG, denegando l'istanza di rimborso dell'ILOR secondo il credito accertato dalla succitata sentenza del 2001, passata in giudicato.

Avverso la sentenza della CTR della Liguria, confermativa della sentenza della CTP di Genova n. 102/20/2010, la Banca C. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.

La ricorrente ha altresì depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2943, 2945 e 2953 cod. civ., 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 21 del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto il ricorso avverso il diniego di rimborso del credito IRPEG, affermando essere decorso il termine decadenziale biennale di cui all'art. 21, comma 2, secondo periodo, del d. Igs. n. 546/1992, avendo la Banca C. presentato istanza di rimborso in data primo settembre 2008 e perciò tardivamente rispetto al 18 maggio 1988, giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società incorporata, sia rispetto al nove aprile 2003, giorno di notifica dell'accertamento.

La ricorrente assume che nella fattispecie in esame alcun termine decadenziale era applicabile, avendo effetto quale istanza di rimborso la stessa esposizione dei rispettivi crediti d'imposta nella dichiarazione del 18 maggio 1988, non avendo peraltro considerato la sentenza impugnata che, in relazione alla proposta impugnazione da parte della Banca dell'avviso di accertamento successivamente notificato dall'Amministrazione, avrebbe dovuto rilevarsi l'effetto interruttivo sull'ordinaria prescrizione decennale, che avrebbe ripreso a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Genova n. 312/14/2001, depositata il 19 ottobre 2001 e non impugnata; ciò comportando che non poteva dirsi compiuta alcuna decadenza o prescrizione in relazione alla presentazione dell'istanza di rimborso in data primo settembre 2008.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Va dato atto in primo luogo che è corretta la premessa da cui muove il motivo di ricorso proposto e cioè il doversi ritenere già proposta l'istanza di rimborso con la dichiarazione del 18 maggio 1988, che aveva evidenziato i rispettivi crediti d'imposta, in relazione a quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. SU 7 febbraio 2007, n. 2687; Cass. sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7706; Cass. sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25256), secondo cui «In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di apposita istanza in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria», restando quindi la relativa azione sottoposta al termine di prescrizione decennale.

1.3. La sentenza impugnata, che ha ritenuto l'istituto di credito incorso in decadenza in relazione al termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del d. Igs. n. 546/1992, non risulta avere quindi fatto corretta applicazione di detto principio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

2. Peraltro la causa può essere decisa nel merito, essendo incontroverse le circostanze di fatto che consentono di rilevare che nella fattispecie in esame non può ritenersi maturata neppure l'ordinaria prescrizione decennale.

2.1. Poiché l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso, ne consegue che «il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di giorni novanta dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione su cui si forma il silenzio/rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1. lett. g), del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente» (in tal senso Cass. sez. 5, 15 ottobre 2014, n. 21734 e Cass. sez. 5, ord. 4 maggio 2018, n. 10690).

2.2. Ciò premesso, la sequenza temporale è scandita dai seguenti passaggi.

La dichiarazione con cui la parte espone il proprio credito d'imposta (per IRPEG ed ILOR) e ne chiede quindi il rimborso è del 18 maggio 1988.

Con avviso di accertamento notificato il 9 aprile 1993 l'Amministrazione finanziaria riduce il credito della contribuente aumentando l'imponibile.

L'atto, implicante riconoscimento parziale del credito, è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ.

L'avviso di accertamento è stato quindi impugnato dalla contribuente ed il contenzioso conseguitone è stato definito con la succitata sentenza della CTP di Genova n. 312/14/2001, depositata il 19 ottobre 2001, che aveva ridotto nei termini innanzi indicati le rispettive eccedenze d'imposta.

Detta pronuncia, non impugnata, è passata in giudicato il 4 dicembre 2002.

2.3. Dovendo l'impugnazione dell'avviso di accertamento configurarsi come atto avente finalità conservativa del credito nella sua globalità soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (cfr., in generale, in tema di azione revocatoria, nel senso che l'effetto interruttivo della prescrizione non consegua unicamente alla proposizione di un giudizio conservativo nello specifico significato dell'art. 2943 cod. civ., ma alla proposizione di giudizio di cognizione preordinato all'accertamento dell'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, tra le altre Cass. sez. 2, 25 maggio 1994, n. 5081; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 3, 18 gennaio 2011, n. 1084), ne consegue che anche ad essa deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., effetto interruttivo della prescrizione, il cui corso resta quindi sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza (4 dicembre 2002) che ha definito il relativo giudizio.

2.4. La prescrizione decennale, ex art. 2953 cod. civ., essendo l'entità del credito basata sul giudicato, non poteva quindi dirsi compiuta alla data del 10 settembre 2008, quando è stata proposta l'istanza di rimborso dei crediti d'imposta IRPEG ed ILOR così come determinati dalla succitata sentenza.

3. Il ricorso della ricorrente va pertanto accolto nella parte in cui la questione è ancora oggetto di controversia tra le parti, relativamente dunque all'istanza di rimborso del credito ILOR secondo l'importo determinato dal summenzionato giudicato intervenuto tra le parti.

4. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, ponendosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell'Agenzia delle Entrate, secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente in relazione al diniego di rimborso ILOR ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alla spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.