Legislazione - UE - Regolamento 13 marzo 2019, n. 2019/402

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19

 

Articolo 1

 

Il Principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.

 

Articolo 3

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Allegato

MODIFICA, RIDUZIONE O ESTINZIONE DEL PIANO

(Modifiche allo IAS 19)

 

Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti

 

Sono aggiunti i paragrafi 101A, 122A, 123A e 179 e sono modificati i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. È aggiunto un titolo prima del paragrafo 122A.

BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI

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Rilevazione e valutazione

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57. La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità comporta le seguenti fasi:

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c) determinare gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122A);

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Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell'estinzione

99. Quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:

a) i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima della modifica, della riduzione o dell'estinzione del piano;

b) i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano.

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101A In caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, l'entità deve rilevare e valutare i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, o l'utile o la perdita al momento dell'estinzione, conformemente ai paragrafi 99-101 e 102-112. A tal fine, l'entità non deve considerare l'effetto del massimale di attività. L'entità deve poi determinare l'effetto del massimale di attività dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano e deve rilevare le variazioni dell'effetto conformemente al paragrafo 57, lettera d).

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Componenti del costo dei benefici definiti

120. L'entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:

a) il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122A) nell'utile (perdita) d'esercizio;

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Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti

122A L'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi attuariali elaborate all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

 

Interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti

123. L'entità deve determinare gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83.

123A Per determinare gli interessi netti conformemente al paragrafo 123, l'entità deve utilizzare la passività (attività) netta per benefici definiti e il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi netti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando:

a) la passività (attività) netta per benefici definiti determinata conformemente al paragrafo 99, lettera b);

b) il tasso di sconto utilizzato per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

Nell'applicare il paragrafo 123A, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni della passività (attività) netta per benefici definiti durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici.

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125. Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a servizio del piano e sono determinati moltiplicando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123A. L'entità deve determinare il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi attivi per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le attività a servizio del piano utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b). Nell'applicare il paragrafo 125, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni delle attività a servizio del piano durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici. La differenza tra gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

126. Gli interessi sull'effetto del massimale di attività fanno parte della variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività e sono determinati moltiplicando l'effetto del massimale di attività per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123A. L'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi sull'effetto del massimale di attività per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano tenendo conto delle variazioni dell'effetto del massimale di attività determinato conformemente al paragrafo 101A. La differenza tra gli interessi sull'effetto del massimale di attività e la variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

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ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

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Rilevazione e valutazione

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156. Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi nell'utile (perdita) d'esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività:

a) il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e il paragrafo 122A);

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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179. Modifica, riduzione o estinzione del piano (modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i paragrafi 101 A, 122A e 123A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L'entità deve applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l'inizio del primo esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2019 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 14 marzo 2019, n. L 72.