Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 19 febbraio 2019, n. 61

Sisma bonus - cumulabilità tra contributi ottenuti negli anni 2009-2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi ad un edificio leso da eventi sismici del 2009 e le detrazioni fiscali per interventi da eseguire nel 2018 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico - articolo 16, commi 1-bis e ss. del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; articolo 1 comma 3 legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Interpello articolo 11 comma 1 lett. a) legge 27 luglio 2000 n. 212

 

Quesito

 

Il Sig. ALFA, quale erede del defunto BETA, deceduto in data è comproprietario unitamente al fratello GAMMA ed alla madre DELTA di un immobile sito in l’Aquila.

L’immobile è stato danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, ed è stato classificato, a seguito di una verifica di agibilità, quale edificio parzialmente inagibile ("C").

L’edificio è costituito da un corpo centrale costruito su tre livelli in muratura portante e da due corpi in cemento armato, su tre livelli, costruiti in epoche diverse, al lato nord e al lato sud del predetto corpo centrale.

L’istante riporta una descrizione dei danni causati dal sisma, consistenti in lesioni e distacchi su elementi di tamponatura dei due corpi in cemento armato, e da lesioni marcate su architravi.

L’istante ha realizzato alcuni interventi volti al ripristino dei danni, procedendo alla mera riparazione delle due porzioni di fabbricato in cemento armato (senza realizzare alcuna opera di rafforzamento locale), ed alla riparazione dei danni nonché a lavori di rafforzamento locale per la porzione centrale (mediante l’incremento della duttilità dei maschi murari, tramite l’applicazione di fibra di vetro). Ad ultimazione dei lavori si è ripristinato lo status "ante-sisma" dell’edificio, senza aver posto in essere alcun intervento di miglioramento o adeguamento della struttura volta alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio.

Per la realizzazione dei lavori descritti l’istante ha avanzato richiesta ed ottenuto la concessione di un contributo per tutti i subalterni ad eccezione del subalterno come da tabella che allega.

Ciò premesso, sull’immobile indicato, l’istante vorrebbe realizzare, unitamente ad interventi di riqualificazione energetica, un intervento di miglioramento o adeguamento sismico dell’intero edificio, finalizzato alla riduzione del rischio sismico (con il passaggio a due o più classi inferiori di rischio) anche tramite demolizione e ricostruzione.

Chiede se ha diritto ad avvalersi della detrazione di cui all’articolo 1 comma 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "sisma bonus").

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene di poter effettuare interventi volti alla riduzione del rischio sismico sull’intero edificio (anche tramite demolizione e ricostruzione) riconducibili a quelli contemplati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. ‘sisma bonus’), ammissibili pertanto alle relative detrazioni fiscali inclusa la cessione del credito spettante ai sensi delle citate norme, posto che i contributi ottenuti nel 2009/2010 in base all’applicazione di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici, hanno riguardato la realizzazione di lavori di riparazione di danni subiti (ed in parte di mero rafforzamento locale) che non hanno modificato la vulnerabilità sismica dell’edificio né comportato alcuna riduzione del rischio sismico.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Oggetto dell’istanza di interpello è la cumulabilità tra i contributi ottenuti nel 2009-2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi ad un edificio in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo e le detrazioni fiscali richiamate dall’istante, introdotte dalla legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) all’articolo 16 commi 1-bis e ss. del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 per le spese che si intendono sostenere per interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. sisma bonus).

Il dubbio interpretativo sorge alla luce della previsione recata dall’articolo 1 comma 3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base alla quale "Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1- sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici".

Si premette che, in base a quanto rappresentato dall’istante, l’immobile oggetto dell’istanza di interpello è l’edificio (composto da più unità abitative) caduto in successione a seguito della morte di BETA, di cui l’istante è divenuto comproprietario unitamente al fratello ed alla madre, sito in l’Aquila.

L’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede al comma 1-bis che "per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione".

I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo articolo 16 prevedono che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio da una a due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati, la detrazione sopra indicata spetti nella misura del 70 per cento (75 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali) in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell’80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, tra l’altro, il comma 1 quinquies ammette la possibilità per i beneficiari della detrazione di optare, in luogo della detrazione "per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito", in base a modalità attuative definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017.

Gli interventi richiamati, per i quali sono previste detrazioni potenziate (c.d. sisma bonus) sono quelli elencati nell’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, ovvero quelli "relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

Con risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, in conformità al parere n. 27/2018 rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato precisato che gli interventi di demolizione e ricostruzione "dal punto di vista tecnico...possono..rientrare fra quelli di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche" ed essere ammessi alla detrazione purché concretizzino un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (e non di nuova costruzione) secondo la qualificazione risultante dal titolo amministrativo che assente i lavori.

Per quanto di interesse in questa sede, il comma 3 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha introdotto le detrazioni maggiorate ha sancito - come accennato - la non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici e "le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici".

Al riguardo, l’Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha definito i "Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis (...) e s.m.i. (sisma bonus)", stante la necessità di "adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013 e s.m.i.".

In base all’articolo 2 della citata Ordinanza, "in applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 (ovvero i soggetti aventi i requisiti per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016) possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017".

L’Ordinanza ha espressamente riconosciuto la fruibilità delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 a fronte di spese sostenute relative ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il riconoscimento del beneficio fiscale è connesso a finalità di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi "certificati", progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui al D.M. 28.02.2017 e s.m., volti alla riduzione del rischio sismico.

Seguendo tale logica, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a fortiori, laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell’edificio danneggiato dal sisma del 06 giugno 2009.

Fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa agevolativa sul ‘sisma bonus’ richiamata nell’interpello (sulla valutazione dei quali si prescinde, attesa la generica descrizione degli interventi che si intendono realizzare) l’istante potrà fruire delle detrazioni recate dall’articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 per le spese sostenute - nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare - per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili facenti parte dell’edificio.

Si osserva infine che, data la contitolarità degli immobili di cui si compone l’edificio in capo ai fratelli ALFA e GAMMA ed alla madre DELTA, ciascuno potrà fruire delle suddette detrazioni nella misura delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico (cfr. schema esemplificativo riportato alla pag. 208 della circolare n. 7/E del 2017).