Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4430

Contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato - Proroghe - Causale - Legittimità

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 434 pubblicata il 15.5.14, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D.A. nei confronti di Q. - Agenzia per il Lavoro s.p.a. ed ha respinto gli appelli proposti da D.A., D.A.M. e F.A.A. nei confronti di S.. s.p.a. - S.E.V.L. s.p.a. (già TNT A. - J.V. TNT A.B. s.p.a., già B. Logistics s.r.I., già S. Logistics s.r.I.), C. Logistic Italia s.r.I., O. s.p.a. - Agenzia per il Lavoro, Q. - Agenzia per il Lavoro s.p.a., A.I.s.p.a., così confermando la pronuncia del Tribunale di Lanciano di rigetto delle domande volte alla declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato (e delle relative proroghe) intercorsi tra il 2006 e il 2008, tra le predette agenzie di somministrazione e le società utilizzatrici, nonché dei contratti per somministrazione di lavoro a tempo determinato (e delle relative proroghe) conclusi dai lavoratori con le agenzie sopra citate, con affermazione di sussistenza tra i lavoratori da un lato, e la C. Logistics Italia s.r.l. e la S. s.p.a., dall'altro, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna al ripristino del rapporto lavorativo e al risarcimento dei danni.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha osservato come i contratti commerciali di somministrazione conclusi con la A.I.s.p.a., con la O. s.p.a. e con Q. s.p.a. riportassero "integralmente le ragioni del ricorso alla somministrazione da parte dell'utilizzatore". In particolare, ha sottolineato come le ragioni giustificative indicate nei contratti fossero in massima parte attinenti ad esigenze di carattere produttivo e organizzativo ed in misura assai minore ad esigenze sostitutive. Ha precisato, riguardo a queste ultime, come non costituisse requisito di validità l'indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire e nemmeno il carattere imprevedibile della sostituzione, essendo solo necessario il diritto del lavoratore assente alla conservazione del posto. Ha ritenuto che le ragioni di carattere produttivo e organizzativo, indicate in relazione a "punte di più intensa attività", fossero state dimostrate dalle società onerate in quanto collegate al lancio di un nuovo modello di furgone (denominato X2/50) avvenuto all'inizio del 2006 e quindi al connesso prevedibile aumento di lavoro.

3. La Corte di merito ha escluso che la reiterazione dei contratti e delle proroghe disvelasse la sussistenza di intenti elusivi della normativa contrattuale di rifermento (art. 28 CCNL lavoratori temporanei).

4. Ha respinto le censure di illegittimità del contratto a termine concluso con D.A. sul rilievo della specificità della causale indicata ("in applicazione degli accordi 4.4.2007 e 18.7.2007, per esigenze produttive e organizzative") e della effettiva sussistenza delle ragioni addotte, sempre collegate al lancio del nuovo modello di furgone.

5. Avverso tale sentenza i signori D.A.M. e F.A.A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso C. Logistics Italia s.r.l. e S. - S.E.V.L.- spa.

La S.. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. La C. Logistic Italia s.r.l. ha depositato memoria di nomina di nuovo difensore.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso D.A.M. e F.A.A. hanno censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 276 del 2003, per non avere la Corte d'appello deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti di forma-contenuto dei contratti di somministrazione di manodopera e delle proroghe.

2. Hanno sostenuto come il contratto commerciale di somministrazione n. 1111-2007-419 del 19.12.07, concluso tra la Q. e la B.L.G. e relativo all'assunzione del sig. F., fosse del tutto privo di causale e, come tale, affetto da nullità; che il contratto commerciale di somministrazione n. 3864 stipulato tra A. e T.N.T. A. del 26.10.06 recasse una causale ("sostituzione di personale assente") del tutto generica e riproducente una mera formula di stile;

che parimenti generiche erano le causali, attinenti a ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, indicate nei contratti rispettivamente datati 6.8.07 e 19.12.07, relativi il primo al sig. F. e il secondo ad entrambi gli attuali ricorrenti.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 23.9.2012, anche in relazione all'art. 1344 c.c., risultando chiaramente esistente, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'intento fraudolento da parte delle utilizzatrici in ordine alla violazione dei limiti temporali imposti dalle norme contrattuali.

4. Col terzo motivo il solo D.A. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, D.Lgs. n. 368 del 2001, sul rilievo che il rinvio agli accordi del 4.4.07 e del 18.7.07 non consentisse di desumere la ragioni produttive ed organizzative atte a legittimare l'apposizione del termine.

5. Col quarto motivo la sentenza è stata censurata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per insufficienza e illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, per non essere stata fornita la prova di un aumento dell'attività di logistica della B.L.G., da cui il D.A. era stato assunto a tempo determinato, e per la estrema genericità della causale formulata con rinvio agli accordi collettivi.

6. Col quinto motivo, sempre riferito al solo D.A., si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all'art. 1, D.Lgs. n. 368 del 2001, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provata la causale del contratto a termine con ricorso al fatto notorio costituito dall'andamento fluttuante del mercato dell'auto, e in tal modo attraverso prove non dedotte dalle società e relative a fatti non vagliati né controllati.

7. Deve anzitutto respingersi l'eccezione sollevata dalla controricorrente S.. s.p.a. sulla tardività della notifica del ricorso per cassazione; ai sensi dell'art. 327 c.p.c., il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso in cassazione, indipendentemente dalla notifica della sentenza d'appello, decorre dalla pubblicazione di quest'ultima, avvenuta nel caso di specie il 15.5.2014, con la conseguenza che deve considerarsi tempestivo il ricorso in esame notificato alla società in data 13.11.2014.

8. Secondo l'orientamento unanime (Cass. n. 17313 del 2015; n. 22699 del 2013) il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. va operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.

9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza per non aver dichiarato la nullità del contratto commerciale n. 1111-2007-419 del 19.12.07 per mancanza assoluta della causale, posto che la parte ricorrente non ha precisato né trascritto in che modo la questione fosse stata sollevata nei precedenti gradi di merito, ciò anche alla luce del contenuto della sentenza d'appello che non fa cenno al profilo in oggetto.

10. Come precisato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, è onere del ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e specificare la sede processuale in cui ciò sia stato fatto (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

11. Quanto al rilievo di genericità della causale indicata come "sostituzione personale assente", il motivo è infondato. Occorre infatti considerare che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'indicazione delle ragioni giustificative, per quanto concerne le esigenze sostitutive in realtà economiche complesse (come le società interessate nelle fattispecie in esame), non deve includere anche il nominativo dei lavoratori da sostituire (Cass. n. 1246 del 2016

; n. 10068 del 2013; n. 1576 del 2010).

12. Quanto alle causali legate a ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, la Corte territoriale ha specificato, richiamando le prove raccolte in primo grado, come le suddette esigenze riguardassero la costruzione, il lancio sul mercato e la produzione successiva, a causa dell'incremento della vendita, del furgone denominato X2/50. Tali esigenze, secondo i giudici d'appello, non erano legate ad una fisiologica carenza di personale, ma connesse ad un incremento dell'attività cui la S.. spa ha ritenuto di fare fronte ricorrendo alla somministrazione di lavoro a termine.

13. Proprio con riferimento a fattispecie completamente sovrapponibili a quella in esame, con un orientamento condiviso da questo Collegio, la Suprema Corte (Cass. n. 11630 del 2018; n. 17617 del 2014) ha ritenuto la legittimità delle suddette causali in quanto astrattamente idonee e ascrivibili al novero di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che consentono la stipula di un contratto a termine ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, nel testo vigente all'epoca dei citati contratti.

14. La valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti circa la sussistenza in concreto delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione attengono al libero convincimento del giudice che non può essere sindacato in sede di legittimità perché si verterebbe in ipotesi di revisione del merito della vicenda, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 6064 del 2008; Cass. 18709 del 2007).

15. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

16. Sotto il profilo temporale, la Corte di merito ha precisato come il numero delle proroghe e la loro durata non violassero il disposto di cui all'art. 28 del CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo ai sensi del quale "il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi".

17. La sussistenza delle esigenze produttive, in relazione alle fasi di costruzione e di immissione sul mercato del furgone X2/50, sono state ritenute perduranti negli anni 2006 e 2007 per cui, sotto il profilo formale, in assenza di censure più specifiche, non sono ravvisabili violazioni della disposizione collettiva citata.

18. Sul piano sostanziale, i giudici d'appello hanno sottolineato come, proprio per il mancato superamento dei limiti massimi previsti dalla legge come integrata dalla contrattazione collettiva, non fosse emersa la prova di un intento fraudolento da parte della S.. spa nel ricorrere al lavoro somministrato.

19. Trattasi, anche in questo caso, di indagine demandata al giudice di merito (Cass. n. 23042 del 2018; n. 21042 del 2017) pienamente condivisibile perché, oltre alla reiterazione e all'arco temporale che ha interessato le proroghe, di per sé legittimi come si è precisato, non sono emerse (né in verità sono state evidenziate con il ricorso per cassazione) ulteriori circostanze che possano avvalorare, nella fattispecie, l'uso deviato e fraudolento dei contratti interinali.

20. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso atteso che alle argomentazioni della Corte d'appello, sulla specificità della causale dei contratti a termine formulata mediante rinvio agli accordi aziendali, specificamente richiamati e prodotti in atti, la parte ricorrente si è limitata a contrapporre una propria diversa interpretazione degli accordi aziendali, come inidonei a giustificare l'apposizione del termine, senza tuttavia denunciare la violazione di specifici criteri ermeneutici o la non plausibilità della lettura data dalla Corte territoriale (Cass. n. 21888 del 2016

; n. 17716 del 2016).

21. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sono inammissibili in ragione della disciplina di cui all'art. 348 ter c.p.c. (cd. doppia conforme), applicabile ratione temporis (ricorso in appello del 2013) e, comunque, perché non si conformano allo schema legale di cui al vizio motivazionale, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014.

22. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. che presuppongono, come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 11892 del 2016; n. 25029 del 2015; n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e sono rinvenibili nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) oppure inverta gli oneri di prova. Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha fondato la statuizione di legittimità della clausola appositiva del termine sull'esame della documentazione prodotta in atti dalle società onerate e idonea a dimostrare l'incremento di produzione nell'arco temporale 2006 - 2008, senza che risultasse prova della stabilizzazione di tale aumento, essendo stato invocato il fatto notorio unicamente in via sussidiaria, a supporto della impossibilità logica di "considerare immodificabili gli incrementi di produzione, pur protrattisi per lungo tempo".

23. Le considerazioni svolte portano al rigetto del ricorso.

24. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

25. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.