Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4427

Licenziamento - Indennità sostitutiva del preavviso - lndennità supplementare - Posizione dirigenziale - Condotte imputate

Rilevato che

 

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1726/2016, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 20615/2012, riteneva la giustificatezza del licenziamento intimato da U. spa a A.P. e condannava la società a pagare la indennità sostitutiva del preavviso ( agli eredi) in E. 180.532,13 oltre interessi.

Deve premettersi che il P., dirigente di U., aveva adito in origine il Tribunale per la declaratoria di illegittimità del licenziamento fondato su 11 motivi di addebito.

Il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, aveva ritenuto fondati solo due addebiti (spese locazione residence e spese di trasferta a Roma), gli altri infondati, ed aveva rigettato la domanda principale.

La Corte territoriale aveva accolto l'appello del lavoratore ritenendo infondati gli addebiti (gli stessi ritenuti fondati dal tribunale) ed aveva condannato il datore di lavoro a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare.

La società aveva proposto ricorso in Cassazione. Con sentenza 20615/2012 il Giudice di legittimità accoglieva solo due motivi e rinviava alla Corte di appello perché valutasse tutti i motivi di addebito in origine contenuti nella lettera di licenziamento (11) anche eventualmente formulando un giudizio complessivo sulla loro idoneità a giustificare il licenziamento.

La sentenza della Corte appello attualmente impugnata esaminava e rivalutava tutti gli addebiti, ritenendo fondato solo l'addebito sulle spese di locazione, giustificativo del licenziamento. Confermava poi la sola condanna all'indennità sostitutiva del preavviso.

Avverso questa decisione A. T., M. P. e E.P. quali eredi di A. P. proponevano ricorso affidato a due motivi, cui resisteva la U. spa, con controricorso anche contenente ricorso incidentale affidato a 2 motivi.

 

Considerato che

 

1) Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione dell'art. 384 comma 2, e 394 cpc per non essersi, la corte territoriale, uniformata a quanto statuito dalla Corte di legittimità. Lamenta in particolare la nuova valutazione della Corte di appello sulle due contestazioni già valutate dalla precedente sentenza della medesima corte territoriale che non potevano rientrare nel dictum della sentenza di rinvio della Corte di legittimità.

Il motivo è infondato alla luce di quanto disposto dalla sentenza di rinvio con riguardo alla necessità di una complessiva valutazione di tutte le condotte addebitate il cui esame era stato non completo . Nel rinviare la causa alla corte territoriale il Giudice di legittimità ha chiarito che non solo era necessario l'esame di tutte le 11 condotte addebitate, ma anche un giudizio complessivo sulle stesse che, necessariamente, includeva i fatti e gli addebiti già in precedenza considerati e valutati nelle sedi di merito.

2) Con il secondo motivo è denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio , che è stato oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360 1 co. n. 5 c.p.c) , per non aver, la corte territoriale, esaminato le circostanze antecedenti il licenziamento decisive per una diversa valutazione.

Il motivo è inammissibile in quanto, al di là del vizio in rubrica richiamato, sostanzialmente richiede una nuova valutazione dei fatti di causa non suscettibile in questa sede. Deve a riguardo rilevarsi che questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che "L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio. Tali condizioni non sono presenti nel motivo in esame.

3) Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione dell'art.2119 cc., ( in relazione all'art.360 1 co. n. 3 c.p.c.), per non aver, la corte territoriale, ritenuto che l'elevata posizione dirigenziale del lavoratore rendeva ancor più grave la condotta imputata e non consentisse , neppure per il periodo di preavviso , la prosecuzione del rapporto.

Il motivo risulta inammissibile poiché, a dispetto del vizio richiamato in rubrica, il motivo richiede una nuova valutazione del merito e non indica alcun profilo di violazione della norma richiamata. Peraltro la Corte territoriale ha preso in considerazione la condotta del dipendente anche escludendo, a tal riguardo, la sussistenza della giusta causa (pg 14 sentenza).

4) Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata la violazione degli artt. 2696, 2727, 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 1 co. n. 3 c.p.c.) , per non aver considerato provate le presunzioni sui fatti addebitati.

E' altresì denunciato (in relazione all'art. 360 1 co. n. 5 c.p.c.), l'omesso esame di un fatto decisivo quale la mancanza di nesso tra le giustificazioni fornite dal dirigente sulla spesa sostenuta e le dichiarazioni del teste G..

Entrambe le doglianze attengono a ragioni di valutazione di merito, estranee al primo profilo di violazione denunciata e comunque inammissibili, nel secondo caso, per carenza di indicazione sulla rilevanza assoluta della omissione (Cass. n. 23238/2017).

Il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese , attesa la reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.