Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3741

Tributi - Imposta di registro ed INVIM - Atto di divisione e donazione - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Enunciazione del criterio astratto accompagnato dalle specificazione in concreto necessarie - Legittimità

 

Ritenuto in fatto

 

La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 257/09/2010 depositata il 8.6.2012 accoglieva l'appello proposto dai contribuenti L.D.L., I.D.L., O.D.L., A.D.L., F.D.L., P.D.L., R.P. e G.P. avverso la sentenza della CTP di Salerno la quale aveva respinto il ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione all'atto di divisione e donazione in N.S. del 22.3.2005, registrato il 5.4.2005.

La CTR, dopo aver provveduto a correggere la sentenza impugnata in relazione al contrasto tra motivazione e dispositivo annullava l'avviso impugnato ritenendolo insufficientemente motivato.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I contribuenti non hanno spiegato difese.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il primo motivo di l'Ufficio deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 inammissibilità dell'appello e nullità della sentenza in quanto il parametro valutativo seguito dall'ufficio era lo stesso cui la parte affermava, nell'atto di appello, essersi richiamata nella dichiarazione.

1.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte deve essere, infatti, posta in grado di acquisire dalla mera lettura del ricorso - e senza dover accedere ad atti del giudizio di merito, ivi inclusa la sentenza impugnata - una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale che, se fondato su atti o documenti prodotti nel processo, impone alla parte ricorrente di trascriverne integralmente il contenuto in modo di consentire alla Corte di valutare immediatamente la ammissibilità e fondatezza del motivo dedotto (cfr. Corte Cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6 sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 12984; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679; id. Corte Cass. 3 sez. 25.2.2005 n. 4063; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388).

L'Agenzia ha omesso di trascrivere il contenuto dell'atto di appello in cui la parte contribuente avrebbe richiamato lo stesso parametro valutativo seguito dall'Ufficio utilizzato nella dichiarazione, rimanendo, pertanto, impedita alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, la necessaria verifica della corrispondenza del vizio denunciato agli elementi fattuali che lo supportano e della decisività della censura proposta, con conseguente inammissibilità del motivo per violazione dell'articolo 366 c.p.c..

2. Con il secondo motivo l'ufficio deduce violazione dell'art. 7 comma 1 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del DPR n. 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

La censura è fondata.

3. Questa Corte di legittimità ha già chiarito (Cass. n. 11560/2016; Cass. n. 6914/2011; Cass. 6394/2011; Cass. 14027/2012) che "in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri".

L'atto deve enunciare dunque i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione (da ultimo Cass. 30587/2017).

Nella specie, come evincibile dalla sentenza impugnata ed accertato dalla CTR, nell'avviso di rettifica era indicato il criterio di valutazione.

La CTR non ha fatto, dunque, buon uso dei principi affermati dalla Corte.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per valutare il merito delle censure dei contribuenti e provvedere anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.