Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29491

Tributi - Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Mancata allegazione sentenza civile oggetto di registrazione - Nullità dell’atto per difetto di "sufficienza" della motivazione

 

Rilevato

 

che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2011;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1° I. n. 212/2000, 3, 21 septies e 21 octies I. n. 241/1990 e 54 DPR n. 131/1986, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.: la CTR avrebbe ritenuto l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato, ancorché privo dell'allegazione del provvedimento tassato o di altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata; che, con il secondo motivo, la BNL deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 43 DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 1936, 1941 e 1944 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: l'Ufficio avrebbe considerato come base imponibile l'intero ammontare per la fideiussione prestata, invece che la somma fatta valere in giudizio; che l'Agenzia ha resistito con controricorso; che il primo motivo è fondato;

che, infatti, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017; Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015);

che, nella specie, è la stessa controricorrente ad ammettere che l'avviso di liquidazione "reca gli estremi del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova" e nessun altro elemento idoneo a rendere immediatamente ostensibile il provvedimento presupposto;

che il secondo motivo resta assorbito;

che la sentenza impugnata va dunque cassata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della ricorrente, in euro 1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.