Prassi - CONSIGLIO PRES. GIUSTIZIA TRIB. - Delibera 03 luglio 2018, n. 1304

Regolamento per l’accesso agli Atti Amministrativi

 

Art. 1

 

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente deliberato in materia di accesso agli atti.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

a) Il presente Regolamento individua le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

b) I documenti di interesse generale e i servizi per la loro ricerca sono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. L'accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei documenti.

 

Art. 3

Procedimento per l'accesso

 

a) Il diritto di accesso si esercita, previa richiesta scritta e motivata, compilando l’apposito modulo di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Il modulo per la domanda di accesso può essere inviato alla casella di posta elettronica certificata indicata alla voce "Contatti" sul sito internet del Consiglio, unitamente a copia del documento di identità. Nella domanda, indirizzata al Consiglio, sarà utile indicare anche la Commissione competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. L'Ufficio che riceve le istanze consegnate direttamente dall'interessato o da persona da lui incaricata ne rilascia ricevuta.

b) Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'Ufficio competente.

c) Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ovvero il Presidente della Commissione preposta all'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

d) L'atto di accoglimento della domanda di accesso deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di accesso e dell'unità organizzativa, completa della sede presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia. Deve indicare i costi di ricerca e visura e di riproduzione, come determinati nell’allegato 2 al presente regolamento, e di eventuale spedizione.

e) Se la domanda è irregolare o incompleta, l'unità organizzativa competente a formi conclusivo del procedimento è tenuta, entro dieci giorni, a dame comunicazione all'interessato tramite pec, raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

f) Il responsabile del procedimento, qualora individui controinteressati, è tenuto a comunicare agli stessi l'avvenuta richiesta per pec o per altra via telematica o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione. I costi per le eventuali spedizioni per raccomandata saranno posti a carico del richiedente l’accesso.

g) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.

h) L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, nei casi consentiti dalla legge.

i) L'esame del documento è effettuato dal richiedente e, nel caso di persone giuridiche o enti collettivi, dal legale rappresentante, o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida delega, che andrà acquisita agli atti. Le generalità del soggetto che effettua l'esame, e dell'eventuale accompagnatore, devono essere annotate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso oppure, nel caso di accesso informale, in un apposito verbale (allegato n. 3).

j) L'esame del documento avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio ed alla presenza del responsabile del procedimento di accesso o di altro dipendente da lui indicato. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. L’esame della documentazione non può essere protratta oltre il tempo di ima giornata lavorativa.

k) L'interessato può richiedere copia, anche conforme, del documento con spese a proprio carico, secondo la tabella di cui all’ allegato n. 2, e può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

1) Il procedimento di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n.15, deve concludersi entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda da parte dell'unità organizzativa competente. Trascorso tale termine la domanda d'accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 4

Diritto di accesso mediante strumenti informatici

 

a) Il diritto di accesso può essere esercitato, ove possibile, per via telematica mediante l'uso di adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi che garantiscano l'accertamento dell'identità dei soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli archivi e impediscano la perdita accidentale e la divulgazione non autorizzata dei dati, in conformità alla normativa in materia di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.

b) L'accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, ovvero con rilascio di copia effettuata su appositi supporti - se in possesso dell’Ufficio - con spese a carico del richiedente.

 

Art. 5

Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso

 

a) Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente.

b) In caso di diniego espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, o alla Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della medesima legge ed all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184.

c) In caso di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, l'istruttoria è curata dalla Commissione consiliare del Contenzioso. Non appena gli Uffici ne hanno notizia, trasmettono immediatamente alla citata Commissione tutti gli atti necessari per la difesa, garantendo il necessario supporto.

 

Art 6

Documenti sottratti al diritto di accesso

 

I documenti amministrativi comunque detenuti dagli uffici sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12.4.2006, e dal Regolamento in data 3 aprile 2007 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (G.U. n. 125 del 31.5.2007).

 

Art. 7

Atti e pareri legali

 

a) Sono soggetti all'accesso gli atti e i pareri legali resi dall'Avvocatura dello Stato, che abbiano carattere endoprocedimentale, nel caso in cui siano correlati ad un procedimento amministrativo e richiamati nella motivazione dell'atto finale. Sono, invece, sottratti all'accesso i documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, nei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200.

b) Sono sottratti all'accesso gli atti ed i documenti, anche interni all'Amministrazione, formati e trasmessi in relazione a procedimenti contenziosi o precontenziosi, tentativi di conciliazione, procedure di mediazione, transazioni anche nei casi in cui essa viene rappresentata giudizialmente o stragiudizialmente.

c) Sono altresì sottratti all'accesso gli atti ed i documenti relativi a procedimenti in itinere.

 

Art. 8

Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione

 

a) L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato 2 al presente Regolamento.

b) Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il rilascio di copie in forma autentica, il costo per l’apposizione dei bolli sarà a carico del richiedente l’accesso.

c) Il rilascio di copie, comunque richiesto, sia in formato analogico che digitale, dei documenti avviene previo riscontro dell’avvenuto versamento del corrispettivo - tramite esibizione della copia del bonifico bancario - relativo alle spese per il costo di riproduzione, ricerca e visura e, qualora il rilascio di sia stato richiesto per posta raccomandata o per pec, anche le spese per i costi di spedizione, ivi comprese quelle sostenute per le comunicazioni ai controinteressati.

d) Il costo di riproduzione dei documenti è quantificato nelle tabelle di cui all’allegato 2:

"TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA"

"TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA"

"TABELLA C-COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE";

e) Il costo di riproduzione dei documenti è ridotto del 50 per cento con riferimento ai documenti inerenti alla procedura elettorale;

f) Con delibera consiliare, di concerto con la Commissione VIII-Ragioneria, si provvede al periodico aggiornamento dei costi indicati nell' allegato 2 al presente regolamento nonché all'individuazione di ulteriori modalità di corresponsione delle somme dovute.

Il presente regolamento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nelle sezioni "Pubblicità Legale" e "Documentazione - Regolamenti" ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

 

Allegato 1

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

 

Allegato 2

 

TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA

 

Numero di pagine

Diritto di copia

Ricerca e visura di atti (comprensivi degli allegati) formati prima della richiesta d'accesso

Entro 5 anni Oltre 5 anni
Da 1 a 100 € 0,35 a pagina (formato A4) € 2,00 € 5,00
Da 101 in poi € 0,30 a pagina (formato A4)
Da 1 in poi € 1,00 a pagina (formato A3)

 

TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA

 

Numero di pagine

Diritto di copia autentica (formato A4)

Ricerca e visura di atti (comprensivi degli allegati) formati prima della richiesta d'accesso

Entro 5 anni Oltre 5 anni
1 2 4 5
Da 1 a 100 € 0,50 a pagina € 2,00 € 5,00
Da 101 in poi € 0,40 a pagina

TABELLA C - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE

Posta elettronica o pec,

o supporti di memoria di massa

(CD, DVD, PEN-DRIVE)

Diritto di copia

ricerca e visura di atti (comprensivi degli allegati) formati prima della richiesta d'accesso

€ 0,50 a facciata (formato A4) Entro 5 anni Oltre 5 anni
€ 2,00 € 5,00

 

Ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il rilascio della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di trasmissione sia per la raccomandata del plico, sia per la spedizione delle comunicazioni ai controinteressati. Le somme dovute, nella misura quantificata dall'Ufficio competente devono essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 211194 - Fondo entrate eventuali - cod. IBAN IT76E0100503382000000211194 - Ag. 6382 - intestato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria presso la Banca Nazionale del Lavoro, con l'indicazione "rilascio copie atti ".

Il rilascio di copie conformi all'originale (copie autentiche analogiche) è soggetto all'obbligo di apposizione del bollo di Euro 14,62 ogni quattro facciate. Il richiedente dovrà consegnare, oltre alla copia del bonifico, il corrispondente numero dei bolli come quantificati dall'Ufficio.

 

Allegato 3

Verbale di accesso agli atti