Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 giugno 2018, n. 16014

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica oltre il termine di legge

 

Fatti di causa

 

1. - La vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla intimazione di pagamento della somma di euro per 10.956,28 che l'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Caserta) notificò alla società Equitalia Polis s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, allo scopo di recuperare (esclusa l'erogazione di sanzioni) le somme che non aveva potuto riscuotere a causa dell'intervenuto annullamento, da parte della locale C.T.P., di una serie di cartelle di pagamento che l'agente per la riscossione aveva notificato oltre il termine di legge.

La Equitalia Polis impugnò l'atto notificatole dinanzi alla C.T.P. di Caserta e ne chiese l'annullamento per intervenuta cessazione della materia del contendere, deducendo di aver aderito alla sanatoria di cui alla legge n. 311 del 2004.

Nella resistenza della Agenzia delle Entrate, l'adita Commissione di primo grado dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario, osservando che oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa della tardiva notificazione delle cartelle di pagamento e che, pertanto, la controversia rientrava nella giurisdizione della Corte dei Conti.

2. - Sul gravame proposto da Equitalia Polis s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, accolse il ricorso della società concessionaria, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario e applicabile, in favore dell'appellante, la sanatoria di cui all'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni.

La Commissione tributaria di secondo grado escluse la giurisdizione della Corte dei Conti sul rilievo della natura privata della società concessionaria del servizio di riscossione; osservò, poi, che l'Ufficio finanziario non aveva contestato la validità, l'efficacia e l'applicabilità alla fattispecie in esame della detta sanatoria.

3. - Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

La società Equitalia Polis s.p.a., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con l'unico motivo di ricorso, si deduce - ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ. - il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Osserva la ricorrente Agenzia delle Entrate che l'intimazione di pagamento impugnata dalla società Equitalia Polis non rientra tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie come elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e che, in ogni caso, la controversia non è compresa tra quelle che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo attribuisce alla giurisdizione tributaria.

Deduce la ricorrente che l'atto impugnato non riguarda il rapporto tributario tra ente impositore e contribuente, ma attiene al rapporto di concessione del servizio di riscossione instaurato tra delegante (Agenzia delle Entrate) e delegato (agente per la riscossione), secondo la disciplina stabilita dal d.lgs. n. 112 del 1999. Conseguentemente, avendo riguardo al petitum sostanziale relativo al rapporto di concessione tra l'ente impositore ed il suo agente contabile, dovrebbe escludersi la giurisdizione dei giudici tributari; dovendo invece riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario ovvero quella della Corte dei Conti.

In ogni caso, deduce in subordine la ricorrente, la sanatoria di cui alla legge n. 311 del 2004 non sarebbe applicabile nella specie, perché essa riguarderebbe la responsabilità amministrativa del concessionario per l'attività svolta, ma non la responsabilità per il mancato incasso dei tributi dovuti.

2. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che - a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione; 13 e 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603; 127 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858; 1 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) - alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. Un., 07/05/2003, n. 6956; Cass., Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; nello stesso senso anche Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).

Questa Suprema Corte ha statuito che gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimanendo irrilevante - invece - la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280) così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. Cass., Sez. Un., 01/06/2010, n. 13330, che ha riconosciuto la qualifica di agente contabile alla società L. s.p.a., concessionaria dell'Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato per la rete telematica e titolare unico dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi e congegni per il gioco lecito).

Pertanto, va riconosciuta la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, essendo quest'ultima incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento (Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237); e va qualificato "giudizio di conto" ogni controversia, tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (Cass., Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).

In proposito, va osservato che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata (cfr. Cass., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237) ovvero contesti le pretese dell'amministrazione finanziaria (cfr. Cass., Sez. Un., 01/10/2002, n. 14080; Cass., Sez. Un., 13/05/1993, n. 5424; Cass., Sez. Un., 29/05/1992, n. 6478, in tema di impugnazione del provvedimento emesso dall'intendente di finanza, che richiamano la procedura di cui all'art. 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; disposizione questa ora abrogata, a decorrere dal 7 ottobre 2016, ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 e sostituita dalle disposizioni di cui agli artt. 172 e segg. di tale ultimo decreto).

Orbene, alla stregua di quanto sopra, deve innanzitutto escludersi che, nel caso di specie, ricorra la giurisdizione del giudice tributario, in quanto la presente controversia non attiene alla materia dei tributi né al rapporto tra ente impositore e contribuente.

Deve riconoscersi poi alla società Equitalia Polis s.p.a. (concessionaria del servizio di riscossione) la veste giuridica di agente contabile e al presente giudizio la natura di giudizio di conto, avendo esso ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere tra concessionario della riscossione dei tributi ed ente impositore.

Ne deriva che la cognizione della presente controversia spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, dinanzi alla quale la società Equitalia Polis s.p.a. avrebbe dovuto promuovere il giudizio di conto nelle pertinenti forme di legge, al fine di contestare l'intimazione di pagamento notificatale dalla Agenzia delle Entrate.

Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, alla quale rimane devoluta ogni questione concernente il merito della causa così come le forme della procedura.

3. - In definitiva, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile. Le parti vanno pertanto rimesse dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di primo grado, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, dinanzi alla quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità.