Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 29 maggio 2018

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE da parte delle Autorità di sistema portuali

 

Art. 1

Attività degli enti

 

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2019 le Autorità di sistema portuali e, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuali, le Autorità portuali:

a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A;

b) ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.

3. I codici gestionali integrano il sistema di codifica delle unità elementari di bilancio, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica dell'unità elementare di bilancio cui il titolo è imputato.

4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti di cui al comma 1:

a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro;

b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE» pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sarà pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza, come previsto dal principio contabile generale della chiarezza e della comprensibilità, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;

d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.

5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, si segnala l'avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria.

6. L'allegato A al presente decreto è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti.

7. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° novembre 2018.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o la rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera b), salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere.

9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.

10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di cui al comma 1 imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

 

Art. 2

Attività dei cassieri

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1, lettera b).

2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente alla Banca dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021.

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri/cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento sono trasmesse al Siope con la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

 

Art. 3

Accesso alla banca dati SIOPE

 

1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013.

 

Art. 4

Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa

 

1. A decorrere dall'esercizio 2020 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 14, comma 9, della legge n. 196 del 2009.

2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2019.

 

Art. 5

Rendiconto e dati SIOPE

 

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, allegano al rendiconto relativo all'esercizio 2019 e ai successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.

3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3:

a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1;

b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

 

Allegato A (1)

CODIFICA SIOPE

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato modificato dall’articolo unico, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. 29 luglio 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

 

Allegato B

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 giugno 2018, n. 134 - Suppl. Ordinario n. 30.