Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 30 maggio 2018

Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunità montane, le università e altri enti

 

Art. 1

Estensione avvio a regime SIOPE+

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i seguenti enti, considerati amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni:

a) I Consigli regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome;

b) le Unioni di comuni;

c) le Comunità montane, Comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, compresi gli enti gestori di parchi;

e) gli organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

f) gli enti parco nazionale;

g) gli enti gestori di parchi in contabilità economico-patrimoniale;

h) gli enti di ricerca nazionali;

i) le università pubbliche;

j) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

k) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,

l) gli istituti zooprofilattici sperimentali;

m) le agenzie sanitarie regionali.

2. Dal 1° novembre 2018 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

3. I tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel medesimo esercizio, sono effettuati con le modalità previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere o cassiere.

5. Restano confermate le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze concernenti la codificazione SIOPE emanati in attuazione del comma 8 dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009.

6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.

7. Gli enti e le società che eseguono incassi o pagamenti per conto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.

8. Gli enti e le società di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla Regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da Regione.

9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.

 

Art. 2

Pagamenti non andati a buon fine

 

1. In caso di pagamenti non andati a buon fine, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a e) si adeguano all'esempio n. 11 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti parco nazionale e gli enti gestori di parco in contabilità economico patrimoniale imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E3199 «Altre Partite di Giro», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7199 «Altre Partite di Giro», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

3. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), le Camere di commercio imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E7500 «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre operazioni finanziarie», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

4. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di ricerca e le Università pubbliche imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

5. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

 

Art. 3

Servizio OPI gratuito

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, possono aderire al servizio OPI gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inviandone richiesta all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it non oltre il 31 ottobre del 2018.

2. Il servizio OPI gratuito riguarda:

a) la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale;

b) la trasmissione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 4

Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° ottobre 2018

 

1. I seguenti enti applicano la disciplina prevista dal presente decreto a decorrere dal 1° ottobre 2018:

1) Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

2) Fondazione I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale dei Tumori - Milano;

3) Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;

4) Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia;

5) I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

2. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.

3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 1, comma 1.

 

Art. 5

Accesso al SIOPE

 

1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 giugno 2018, n. 134.