Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2018, n. 12336

Lavoro - Poste - Assunzione - Presentazione del certificato penale - Requisiti previsti dalla contrattazione collettiva

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza n. 7867/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia n. 8122/2011, resa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta la domanda proposta da G.B. e dichiarato costituito tra il medesimo e P.I. spa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'1.4.2010 in regime di orario part-time verticale al 50% nei mesi da aprile a settembre, con la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dall'1.4.2010 fino all'effettiva riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) l'art. 19 del CCNL di categoria prevedeva, ai fini dell'assunzione, la presentazione da parte del dipendente del certificato penale; b) nel F. dell'11.2.2010 veniva richiesto anche la produzione del certificato dei carichi pendenti; c) la richiesta di produzione di tale ultimo certificato, da parte della società, risultava violativa del disposto di cui all'art. 19 citato; d) né poteva richiamarsi l'art. 56 dello stesso CCNL, che regola la ipotesi di risoluzione del rapporto e non quelle di assunzione e si riferiva a condanne passate in giudicato; e) nel caso in esame, se era vero che l'assunzione era avvenuta in forza di una graduatoria delle Poste, era altrettanto vero che si sarebbe dovuto applicare l'obbligo di rispetto dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva; f) nella fattispecie il giudice di prime cure non aveva esso costituito il rapporto ex art. 2932 cc ma aveva dichiarato lo stesso costituito in ragione della illegittima richiesta del certificato relativo ai carichi pendenti.

3. Avverso la sentenza di II grado ha proposto ricorso per cassazione P.I. spa affidato a due motivi illustrati con memoria.

4. Ha resistito con controricorso G.B.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 CCNL 11.7.2007 nonché degli artt. 1362 e 1363 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere i giudici del merito omesso qualsivoglia ricostruzione della comune intenzione delle parti, in relazione al F. dell'11.2.2010, che era chiara nel fare ruotare l'assunzione intorno all'elemento fiduciario e all'obbligo di fedeltà certamente pregiudicati, nel caso in esame, dalla pendenza di due procedimenti penali, cui era sottoposto il B. e che minavano la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. Con il secondo motivo la società censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, perché la Corte di appello - fornendo una lettura errata della pronuncia di prime cure - ha erroneamente ritenuto ammissibile una costituzione autoritativa del rapporto di lavoro pur in assenza degli elementi essenziali del contratto da stipulare perché, negli Accordi del 13.1.2006 e del 10.7.2008, vi era per l'Azienda soltanto l'obbligo di attingere dalla graduatoria in occasione del determinarsi di una possibilità di assunzione di personale, ma non l'obbligo di assumere le persone nominativamente inserite nella suddetta graduatoria, così incorrendo nella violazione e falsa applicazione del citato art. 2932 cc.

3. Il ricorso è fondato analogamente a quanto deciso da questa stessa Corte, in un precedente similare, definito con sentenza n. 12086/2017.

4. I motivi, per la loro connessione logico-giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.

5. E' pacifico tra le parti che l'assunzione di G.B. da parte di P.I. spa era subordinata alla verifica della documentazione indicata nel "F. Dichiarazione Individuale Posizione Lavorativa di Interesse" dell'11.2.2010.

6. Va precisato che non è condivisibile l'argomentazione dei giudici di appello secondo cui, non essendo il certificato dei carichi pendenti richiesto dal CCNL (art. 19), era illegittima la pretesa della società di considerare necessaria anche tale attestazione ai fini della assunzione.

7. Nel F., infatti, era espressamente indicata la produzione del certificato dei carichi pendenti ed il B. si era impegnato, senza alcuna riserva a depositarlo.

8. Il dato letterale del testo del "F." è chiaro e, in tema di interpretazione dei contratti, il senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione delle parti (tra le altre Cass. 2.8.2000 n. 10126).

9. Inoltre, dall'esame dell'accordo collettivo del 13.1.2006, del verbale di conciliazione intercorso tra le parti, della convocazione dell’11.2.2010 del B. presso la Struttura Centrale di Roma e del richiamato F. sottoscritto in pari data, non è ravvisabile alcun impegno della società ad assumere il lavoratore, con il contestuale obbligo a perfezionare in ogni caso il contratto, perché il testo del F. (riprodotto nella sua totalità dalla ricorrente) è univoco nel senso di precisare che l'assunzione sarebbe stata subordinata alla presentazione di una serie di documenti e che la sottoscrizione ed accettazione dell'assunzione sarebbe avvenuta solo in data 1.4.2010, coincidente con il primo giorno lavorativo presso il CMP di Napoli in via (...).

10. La pendenza di due procedimenti penali, l'uno per i reati ex artt. 348 - 498 cp e art. 4 RD n. 563/1914 (abusivo esercizio di una professione e usurpazione di titoli ed onori) e l'altro ex art. 588 cp, risultanti dai relativi certificati, e l'assenza di un obbligo in capo alla società di perfezionare in ogni caso il contratto, hanno, quindi, determinato legittimamente la sospensione dell'attività riguardante l'assunzione del B. in attuazione del potere discrezionale - riconosciuto, contrattualmente, con il "F. Dichiarazione" dallo stesso interessato e, costituzionalmente, dall'art. 41 Cost. - di escludere il diritto all'assunzione di soggetti, allorquando l'assunzione stessa si configuri come incompatibile con le esigenze di affidabilità e, nello stesso tempo di piena, pronta e perdurante funzionalità dell'impresa privata segnatamente nel caso che l'attività spiegata coinvolga interessi di ampie categorie di cittadini.

11. In presenza di detta situazione, pertanto, erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto dichiararsi costituito il rapporto di lavoro in ragione della illegittima richiesta del certificato relativo ai carichi pendenti.

12. Vi ostava, infatti, la mancanza di una preesistente e chiara volontà contrattuale, completa in tutti i suoi elementi e in tutte le valutazioni ancora da compiersi, diretta a fare ritenere già in essere un rapporto di lavoro tra le parti.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dell'esame delle altre doglianze prospettate nei motivi di impugnazione.

14. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che procederà a nuovo esame, conformandosi ai principi di diritto di cui in motivazione e provvederà, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.