Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12166

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Notifcazione - Procedimento - Processo tributario

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. Lazio indicata in epigrafe che, respingendo l'impugnazione dalla stessa proposta, ha confermato l'annullamento dell'accertamento notificato a S.L. per la ripresa a tassazione di Irpef per l'anno 2007, in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento fiscale fondato sull'art. 38 dPR n. 600/73.

Secondo la CTR il principio del contraddittorio endoprocedimentale doveva ritenersi insito nell'ordinamento già prima della novella all'art. 38 introdotta nel 2010.

La parte resiste con controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo l'Agenzia prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.e 36 d. Igs. n. 546/1992, lamentando la mancanza di un apparato motivazionale effettivo idoneo a sorreggere la decisione impugnata.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è già espressa in ordine alla "mancanza della motivazione", con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4: tale "mancanza" si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando, seppure essa formalmente esista come parte del documento, le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. 18 Settembre 2009, n. 20112; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ebbene, è sufficiente esaminare la motivazione oggetto della censura in esame perché risulti palese la sua infondatezza.

Ed invero, la C.T.R. non si è limitata ad affermazione apodittiche o assolutamente generiche alla base della ritenuta applicabilità, in parte qua, del principio del contraddittorio, avendo invece esposto il ragionamento che l'aveva condotta a sostenere la preventiva operatività dell'obbligo di contraddittorio preventivo anche prima della modifica all'art. 38 dPR n. 600/73 introdotta dall'art. 22 d.l. n. 78/2010, conv. nella l. n. 122/2010.

Col secondo motivo l'Agenzia censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 commi 4, 5 e 6 D.P.R. 600/73 e dell'art. 22 D.L. 78/2010, per aver la C.T.R. applicato all'accertamento relativo all'anno di imposta 2007 la disciplina successiva alle modifiche apportate con L. 122/2010.

Il motivo è fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale-cfr. Cass. n. 11283/2016, Cass. n. 2474/17; Cass. n. 11283/16.

Orbene, poiché l'accertamento dei redditi in questione concerneva l'anno di imposta 2007, ha errato la CTR nel ritenere applicabile la novella all'art. 38; disposizione che andava, invece, applicata nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 cit., senza alcun obbligo di contraddittorio preventivo.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dal controricorrente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.